Art. 13 — Attribuzioni del consiglio dell'ordine

Il consiglio dell'ordine, oltre a quelle eventualmente demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni: buzioni:

  • a)cura l'osservanza delle norme che disciplinano la professione;
  • b)vigila per la tutela del titolo di tecnologo alimentare e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  • c)cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell'albo medesimo;
  • d)dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1;
  • e)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • f)provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
  • g)provvede alla amministrazione dei beni dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  • h)designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;
  • i)designa i tecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
  • l)stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, ed entro la misura massima stabilita dal consiglio dell'ordine nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;
  • m)sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio dell'ordine nazionale;
  • n)cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti. Le delibere del consiglio dell'ordine sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui all'articolo 40, comma 2.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art13 · fonte del testo

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