Art. 21 — Composizione del seggio elettorale

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Testo vigente dal 29 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1989 al 29 ottobre 2005. 32 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie gra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatoriaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art21 · fonte del testo

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