Art. 20 — Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

((1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno)) Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. ((11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3)). Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2017 al 15 febbraio 2018. 101 parole tolte, 119 parole aggiunte.

1. tolto: Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni aggiunto: Le elezioni per il rinnovo tolto: di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica aggiunto: dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso annotolto: . I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. COMMA … del votante nell'elenco degli elettori. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. tolto: La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non piu' di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, aggiunto: 11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in prima convocazionetolto: , qualora aggiunto: quando abbia votato almeno un tolto: terzo degli aventi diritto. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto aggiunto: quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art20 · fonte del testo

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