Art. 4 — Composizione del seggio elettorale
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.
Testo vigente dal 26 agosto 2005
