Art. 18 — Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

Termine per la designazione dei presidenti di seggio. In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art18 · fonte del testo

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