Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non piu' di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

  • a)verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonche' una o piu' cabine elettorali;
  • b)dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da' inizio alle operazioni di voto;
  • c)verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
  • d)nomina tra i presenti, non componenti del consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro. Per la validita' delle operazioni elettorali e' necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrita' del materiale elettorale. Di tali operazioni e' data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorita' giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

Testo vigente dal 20 luglio 2017

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113~art12 · fonte del testo

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