Art. 69 — Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia. 2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente. 3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:

  • a)condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • b)che si trovano in una delle situazioni di incapacita' previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;
  • c)cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo. 4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona e' imputata di delitto non colposo per il quale e' consentito l'arresto in flagranza ovvero e' sospesa dal relativo albo professionale.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art69 · fonte del testo

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