Art. 50 — Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

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Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. La Commissione straordinaria e' composta da undici membri nominati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art50 · fonte del testo

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