Art. 49 — Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi

La prima formazione dell'albo professionale e dello elenco speciale dei biologi e' compiuta da una Commissione nominata, con decreto del Ministro della giustizia, la quale provvede altresi' alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonche' alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine. 4 La Commissione ha sede presso il Ministero della giustizia ed e' composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attivita' che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia. 4 In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, al Ministero della giustizia. 4 La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero della giustizia. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 2018, n. 3

4

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 gennaio 2018, n. 3

    La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art49 · fonte del testo

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