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In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:

  • a)dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
  • b)da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
  • c)da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
  • d)da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
  • e)da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
  • f)da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c). All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilita' o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito. 8. In caso di parita' prevale il voto del presidente

Testo in vigore dal 10 agosto 2000 al 1 giugno 2006

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1999

    Questione inammissibile
    10 maggio 1999

    Manifesta inammissibilità della questione già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 377 del 1998, nella quale la Corte ha rilevato che i problemi di struttura del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa <<vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto>>, ed altresì che <<l'esigenza di un diverso assetto>>, in ogni caso, <<si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità, non potendosi invece richiedere alla Corte di indicare possibili diverse configurazioni dell'organo in questione>>.

    Art. 7 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 377/1998

    Questione inammissibile
    20 novembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili: - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, comma 3, e 108, comma 2, Cost.; - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, l. n. 186 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, Cost., in quanto le ordinanze di rimessione, nel denunciare l'attuale disciplina sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della medesima, senza considerare che i problemi di struttura dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto; ed in quanto, in ogni caso, esse segnalano l'esigenza di un diverso assetto che, anche in relazione agli elementi testè richiamati, si presta ad una pluralità di soluzioni, fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità. red.: S. Di Palma

    Art. 7 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2000

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1982 al 10 agosto 2000. 136 parole tolte, 168 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Ilaggiunto: In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblicatolto: , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Romaaggiunto: , presso il Consiglio di Statoaggiunto: , ed e' composto:

tolto: 1aggiunto: a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

tolto: 2) dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato piu' anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;

tolto: 3)aggiunto: b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

tolto: 4aggiunto: c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali tolto: di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionaleaggiunto: ;

aggiunto: d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

tolto: 5aggiunto: e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui tolto: al precedente n. 3 aggiunto: alla lettera b);

tolto: 6aggiunto: f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, tolto: di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con aggiunto: con funzioni di supplenti dei componenti di cui tolto: al precedente n. 4 aggiunto: alla lettera c). All'elezione dei componenti di cui tolto: ai numeri 3) e 5) aggiunto: alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui tolto: ai numeri 4) e 6) aggiunto: alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso … di categoria, con voto personale, segreto e diretto. I componenti elettivi durano in carica tolto: tre aggiunto: quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. I membri eletti che nel corso del tolto: triennio aggiunto: quadriennio perdono i requisiti di eleggibilita' o aggiunto: si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai … corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti. I aggiunto: componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti tolto: eletti effettivi. I membri di diritto di cui al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell'ordine di anzianita'. Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica piu' elevata o, in caso di parita', al piu' anziano nella qualifica tra i magistrati aggiunto: effettivi. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al tolto: precedente n. 2). Il vicepresidente aggiunto: comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito. aggiunto: 8. In caso di parita' prevale il voto del presidente

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art7 · fonte del testo

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