Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/1998 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27

aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e

del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e

dei tribunali amministrativi regionali), promossi con ordinanze

emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per

la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il 19 novembre 1997

(n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna ed il 26 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce e dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte al n.

888 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 72, 73, 271 e 379 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 2, 8, 17 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Bianchi Franco nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giuseppe Barone per Bianchi Franco e l'Avvocato

dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione del decreto

18 luglio 1997, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha

indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della

giustizia amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale per

la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza emessa il 26

novembre 1997 (r.o. n. 271 del 1998), nel ricorso proposto dal dott.

Leonardo Spagnoletti, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186

(Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di

segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali

amministrativi regionali), per contrasto con gli artt. 3, 97, 101,

107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

che la predetta disposizione, concernente la composizione del

menzionato organo, è stata, in analoghi giudizi, denunciata, nel suo

secondo comma, anche:

dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione

staccata di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 5 novembre 1997

(r.o. n. 888 del 1997), nel ricorso proposto dal dott. Giuseppe

Caruso, e dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, con ordinanze emesse il 19 novembre 1997 (r.o. nn.

72 e 73 del 1998), nei ricorsi proposti, rispettivamente, dai dottori

Silvio Ignazio Silvestri e Linda Sandulli, per violazione degli artt.

3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo

comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza

emessa il 26 novembre 1997 (r.o. n. 379 del 1998), nel ricorso

proposto dal dott. Franco Bianchi, per contrasto con gli artt. 3,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio iscritto al r.o. n. 379 del 1998, si è

costituito il dott. Franco Bianchi invocando l'accoglimento della

sollevata questione di costituzionalità;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o,

comunque, infondate;

che le ordinanze sono state tutte emesse in sede di giudizio

sulla richiesta avanzata dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 21 della

legge n. 1034 del 1971, per la sospensione del menzionato

provvedimento di indizione delle elezioni.

Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto questioni identiche

ovvero tra loro connesse, vanno riuniti per essere decisi con

un'unica pronunzia;

che, ad avviso dell'ordinanza iscritta al r.o. n. 271 del 1998,

l'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, viola:

l'art. 101 della Costituzione, in quanto la mancanza di

componenti c.d. "laici" nel Consiglio di presidenza della giustizia

amministrativa rende tale organo, "più che come espressione

dell'autogoverno della magistratura amministrativa, come un'entità

gerarchica nella struttura funzionale del settore, senza alcun

collegamento con il restante assetto costituzionale dello Stato";

gli artt. 3, 97, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in

quanto la "netta prevalenza" dei componenti provenienti dal Consiglio

di Stato (per i quali, inoltre, "in virtù della funzione consultiva

assegnata", sussiste "una stretta correlazione" con il potere

esecutivo) porta a ritenere che si sia voluto "privilegiare l'aspetto

funzionale e gerarchico rispetto a quello, più corretto, di autonoma

gestione dell'assetto organizzativo della giurisdizione",

incidendosi, altresì, "in modo rilevante sull'indipendenza del

giudice amministrativo";

gli artt. 3, 97, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in

quanto "non risponde alla funzione riservata" al Consiglio di

presidenza della giustizia amministrativa la circostanza della

presenza di tre membri di diritto, tutti di provenienza del Consiglio

di Stato, sui tredici componenti complessivi, "minandosi, in tal

modo, alla base" l'indipendenza di giudizio "dei magistrati dei

t.a.r.";

che, quanto alle ordinanze iscritte al r.o. n. 888 del 1997,

nonché nn. 72 e 73 del 1998, le stesse - nel richiamare il

"principio di cui all'art. 104, quarto comma, della Costituzione" -

censurano la disposizione dell'art. 7, secondo comma, della legge 27

aprile 1982, n. 186, "nella parte in cui non è prevista la presenza

di componenti "laici" nell'organo di autogoverno della giustizia

amministrativa", per violazione:

dell'art. 3 della Costituzione, all'uopo invocando il principio

"ormai da tempo attuato" sia nell'organo di autogoverno della Corte

dei conti, che in quello della magistratura militare, nonché in

quello della giustizia tributaria;

dell'art. 97 della Costituzione, assumendo che la presenza di

componenti laici realizza un "sistema "aperto all'esterno" in

funzione del buon andamento e dell'imparzialità" dell'organo e (solo

r.o. n. 888 del 1997) "in funzione di garanzia da inclinazioni

curtensi nell'attività" dell'organo stesso;

che i rimettenti - muovendo dall'assunto che i giudici dei

tribunali amministrativi regionali, "a parità di funzioni

giurisdizionali", esprimano nell'ambito dell'organo un numero di

rappresentanti "irragionevolmente" inferiore rispetto a quelli della

componente del Consiglio di Stato e non rinvenendo, peraltro, alcuna

"esigenza e logica istituzionale" a supporto della previsione che

attribuisce la partecipazione di diritto ai due Presidenti di sezione

del Consiglio di Stato più anziani - reputano la disposizione in

contrasto, altresì, con:

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la "irragionevole

discriminazione quanto alla rappresentatività nell'organo di

autogoverno fra magistrati appartenenti alla stessa giurisdizione con

violazione del canone di coerenza dell'ordinamento giuridico";

l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché la

prevalenza data "ad una componente minoritaria e, quindi, a visioni

ed interessi della medesima, appare violare il principio di buon

andamento ed imparzialità dell'organo di autogoverno";

gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della

Costituzione, per l'incidenza che "lo sperequato sistema di

rappresentatività nell'organo di autogoverno" ha sull'indipendenza

del giudice;

l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, per il vulnus che

la predetta sperequazione reca al principio della distinzione interna

dei magistrati "soltanto per diversità di funzioni";

che, secondo l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale

del Lazio (r.o. n. 379 del 1998), la disposizione medesima si pone in

contrasto gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione in quanto, da un lato, la presenza, nell'organo in

questione, dei due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato più

anziani "non trova simmetrica previsione per i Presidenti dei

t.a.r.", e, dall'altro, non è prevista "la presenza di componenti di

nomina parlamentare", a differenza di quanto stabilito, invece, per

il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 della

Costituzione), per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti

(art. 10 della legge n. 117 del 1988) ed il Consiglio della

magistratura militare (art. 1 della legge n. 561 del 1988);

che le ordinanze, nel denunciare l'attuale disciplina sulla

composizione del Consiglio di presidenza della giustizia

amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della

medesima senza, peraltro, considerare che i problemi di struttura

dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri

modelli presi a riferimento, vanno, invece, necessariamente

apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai

diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano,

con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza

delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la

partecipazione dei membri elettivi e di diritto;

che, in ogni caso, i rimettenti segnalano l'esigenza di un

diverso assetto che, anche in relazione agli elementi testé

richiamati, si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali

solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua

discrezionalità, non potendosi invece richiedere a questa Corte di

indicare possibili diverse configurazioni dell'organo in questione;

che, pertanto, le questioni, prima ancora di delibarne la

fondatezza o meno, vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione

amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del

Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e

108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza

in epigrafe indicata;

b) delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo

art. 7, secondo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e dal

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, nonché, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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