Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali. Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione piu' grave dell'ammonimento. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresi' diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art8 · fonte del testo

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