Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione

amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del

Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali),

promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1998 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania,

sul ricorso proposto da Campanella Biagio ed altri contro la

Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 676

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Zingales Vincenzo ed altro, di

Volpe Carmine, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso del giudizio d'impugnazione (promosso da

taluni magistrati in servizio presso il Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia) del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri in data 8 gennaio 1998, relativo alla costituzione del

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (a seguito

delle elezioni svoltesi il 30 novembre 1997 per il rinnovo

dell'organo), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

sezione staccata di Catania, ha sollevato, con ordinanza del 13

maggio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione

amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del

Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali);

che, ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata, la

quale disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della

giustizia amministrativa, si pone in contrasto, in primo luogo, con

gli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma,

della Costituzione, dovendosi dubitare "della effettiva capacità del

Consiglio di Presidenza, nella sua attuale composizione, di garantire

la reale indipendenza della magistratura amministrativa e la

conformità al principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto

alla legge";

che, secondo l'ordinanza di rimessione, sarebbero, altresì,

violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la

partecipazione al Consiglio di presidenza, oltre al Presidente del

Consiglio di Stato, anche dei due Presidenti di sezione più anziani

dello stesso Consiglio di Stato, quali membri di diritto, fa

ragionevolmente dubitare che l'organo di autogoverno - la cui

componente maggioritaria "è espressione di una componente, invece,

minoritaria della magistratura amministrativa" - sia in grado di

assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione

amministrativa;

che si sono costituiti Zingales Vincenzo e Salamone Vincenzo,

ricorrenti nel giudizio a quo i quali hanno concluso - in forza di

argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle sviluppate

dall'ordinanza di rimessione - per l'accoglimento della sollevata

questione di costituzionalità;

che si è, altresì, costituito Volpe Carmine controinteressato

nel giudizio a quo, il quale ha concluso per l'irrilevanza,

inammissibilità e infondatezza della proposta questione e, con

successiva memoria integrativa, per la "manifesta inammissibilità"

della stessa, "in conformità alla precedente pronuncia" resa da

questa Corte, con ordinanza n. 377 del 1998;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

deducendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della

sollevata questione.

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 377 del 1998,

nell'esaminare le questioni di costituzionalità dell'art. 7 della

legge 27 aprile 1982, n. 186, che già in precedenza, da altri

giudici, erano state sollevate per profili analoghi a quelli sopra

riferiti in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e

108, secondo comma, della Costituzione, le ha dichiarate

manifestamente inammissibili, rilevando che i problemi di struttura

del Consiglio di presidenza vanno "necessariamente apprezzati

nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi

elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con

particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle

varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la

partecipazione dei membri elettivi e di diritto";

che la medesima ordinanza ha, inoltre, osservato che la segnalata

"esigenza di un diverso assetto", in ogni caso, "si presta ad una

pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è

legittimato a scegliere nella sua discrezionalità, non potendosi

invece richiedere a questa Corte di indicare possibili diverse

configurazioni dell'organo in questione";

che, pertanto, non emergendo a sostegno dell'ordinanza in

epigrafe argomentazioni e profili nuovi o, comunque, tali da indurre

a diverso avviso, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982,

n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del

personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei

tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per

la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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