L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza e' fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali. La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo e' retribuita come prestazione di lavoro straordinaria. Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attivita' nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali. Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, e' recuperabile entro le quattro settimane successive. Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 177/2000

    Questione inammissibile
    5 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - sotto il duplice profilo del difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e della mancata verifica, da parte del giudice rimettente, di una possibile interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma terzo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nel dettare la disciplina sull'orario di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dispone che la differenza tra l'orario fissato al comma primo dell'art. 63 impugnato e quello indicato nel comma successivo sia retribuita come prestazione di lavoro straordinario escludendone, quindi, l'inclusione nella base pensionabile. L.T.

    Art. 63 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza · Art. 3 cost. · Art. 53 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art63 · fonte del testo

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