L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali e' ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato. Con la stessa procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, con la quale sono stabiliti i limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, unitamente ai contingenti del personale, possono essere apportate variazioni, ai detti limiti massimi esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale. Il personale che, per particolari esigenze di servizio, non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha diritto a goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione. La medesima disciplina si applica al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta servizio in un giorno festivo non domenicale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art11 · fonte del testo

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