La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato e' stabilita in quaranta ore. Gli intervalli tra un turno e l'altro di cicli giornalieri continuativi e le interruzioni per riposo o refezione, non sono considerati periodi di lavoro. E' compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate. Fermo restando in quaranta ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre un orario giornaliero in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art16 · fonte del testo

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