Art. 64 — Obbligo di permanenza e reperibilita

Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111. Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente. Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verra' concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze annate dello Stato.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art64 · fonte del testo

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