Art. 20 — Riprese in Italia ed all'estero
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1999 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
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Articolo abrogato dal d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
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4 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 5 febbraio 1999. 214 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La dichiarazione di nazionalita' italiana del film e' rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema. Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero puo' essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalita' italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice. Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso Paese. Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma e' consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4. Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo puo' rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalita' italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a), b) e c).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art20 · fonte del testo
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