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La dichiarazione di nazionalita' italiana del film e' rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema. Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero puo' essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalita' italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice. Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso Paese. Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma e' consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4. Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo puo' rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalita' italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a), b) e c).

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art20 · fonte del testo

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