Art. 21 — Adempimenti tecnici
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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4 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. 236 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena. Puo' tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale. La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film e' stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia. Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni in accordi internazionali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art21 · fonte del testo
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