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In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento puo' riguardare tutto il portafoglio o parte di esso. L'approvazione e' data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dopo consultazione tra il Ministero e le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea qualora interessati al trasferimento. L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle assicurazioni ad essa trasferite e deve disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto del trasferimento. Deve altresi' disporre di attivita' sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 30 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento. Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non e' causa di risoluzione dei contratti di assicurazione. Qualora il trasferimento riguardi il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Il trasferimento di portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni comprese nel portafoglio trasferito. Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art72 · fonte del testo

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