Art. 73 — Fusione di imprese
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di fusione di piu' imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 72, primo e secondo comma. Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione e' concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al terzo comma del predetto articolo 72. Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attivita' sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art73 · fonte del testo
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