Art. 30 — Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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4 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1992 al 19 maggio 1995. 405 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonche' alle relative spese di liquidazione. La riserva per rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo pro rata temporis. Il calcolo puo' tuttavia effettuarsi in misura forfettaria. In tal caso la riserva premi non puo' essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed e' ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro puo' altresi' stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri. Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art30 · fonte del testo
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