Art. 72 — Trasferimento di portafoglio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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3 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995. 242 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente rischi ubicati nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento puo' riguardare tutto il portafoglio o parte di esso. L'approvazione e' data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dopo consultazione tra il Ministero e le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea qualora interessati al trasferimento. L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle assicurazioni ad essa trasferite e deve disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto del trasferimento. Deve altresi' disporre di attivita' sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 30 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento. Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non e' causa di risoluzione dei contratti di assicurazione. Qualora il trasferimento riguardi il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Il trasferimento di portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni comprese nel portafoglio trasferito. Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art72 · fonte del testo
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