Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1971

Altra decisione · depositata il 29/04/1971 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione del

Trentino-Alto Adige, notificato il 10 ottobre 1970, depositato in

cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi

1970, per conflitto di attribuzione determinato dal decreto 22 luglio

1970, n. 2841, del Provveditore alle opere pubbliche di quella Regione,

con il quale è stato disposto il vincolo di un'area in Bolzano per la

costruzione di un complesso scolastico, ai sensi dell'art. 14 della

legge statale 28 luglio 1967, n. 641.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei

ministri in data 10 ottobre 1970, il Presidente della Regione del

Trentino-Alto Adige ha promosso conflitto di attribuzioni in relazione

al decreto 22 luglio 1970, BZED. 2/506, n. 2841 del Provveditore alle

opere pubbliche di quella Regione, con il quale è stato disposto il

vincolo di un'area in Bolzano per la costruzione di un complesso

scolastico, ai sensi dell'art. 14 della legge statale 28 luglio 1967,

n. 641.

Il provvedimento in oggetto, secondo il ricorrente, verterebbe in

un settore - qual'è quello delle espropriazioni per pubblica utilità

non riguardanti opere a carico dello Stato riservato alla legislazione

regionale dall'art. 4 n. 4 dello Statuto speciale e per il quale la

Regione stessa con legge 17 maggio 1956, n. 7, avrebbe fissato

specifiche attribuzioni di competenze in favore di organi regionali e

provinciali e regole procedurali da osservare: di qui il primo motivo

di doglianza per invasione di competenza.

Sotto un secondo profilo, la predetta legge statale n. 641 del 1967

non avrebbe potuto costituire un valido fondamento per il decreto

impugnato, in quanto essa inciderebbe nella materia urbanistica che lo

stesso Statuto all'art. 11 n. 6 assegna alla potestà legislativa

esclusiva delle due provincie di Trento e Bolzano: potestà che

quest'ultima provincia avrebbe già concretamente esercitato con le

leggi 10 luglio 1960, n. 8 e 26 marzo 1970, n. 6 poi trasfuse nel t.u.

delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico approvato con

D.P.G.P.B. 23 giugno 1970, n. 20.

Inoltre lo stesso decreto, implicando per l'area vincolata una

destinazione diversa da quella prevista nel piano regolatore generale

di Bolzano, approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1,

integrerebbe con atto amministrativo statuale una illegittima modifica

di un atto legislativo provinciale. Ed un ulteriore motivo di

invalidità deriverebbe dall'art. 60 della legge statale n. 641 del

1967, la quale esplicitamente dispone che "nelle regioni a statuto

speciale e nelle provincie di Bolzano e Trento non avranno efficacia le

norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti".

Le conclusioni della parte ricorrente sono, pertanto, intese ad

ottenere l'annullamento del decreto indicato in epigrafe per invasione

delle competenze regionale e provinciale.

2. - Si è costituito in giudizio, con deduzioni depositate il 30

ottobre 1970, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo anzitutto la

inammissibilità del ricorso, perché tardivo rispetto alla data ed

alla conoscenza, effettiva o presumibile, del decreto oggetto di

impugnazione.

Nel merito, poi, il ricorso sarebbe infondato. Il decreto del

Provveditore non invaderebbe, infatti, la competenza regionale in

materia di espropriazioni per pubblica utilità, in quanto concerne

opere tutte a carico dello Stato, comprese nel programma edilizio di

cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, e per la cui esecuzione era

stato delegato il Comune di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 della legge

22 dicembre 1969, n. 952.

Neppure si verificherebbe nella specie una lesione della competenza

nel settore urbanistico della Provincia di Bolzano, in quanto il

decreto non interferisce in essa e, in particolare, gli aspetti di

contrasto fra legge statale e legislazione provinciale dedotti nel

ricorso sarebbero più apparenti che reali.

Le ulteriori censure prospettate dalla Regione per violazione della

legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, nonché dell'art. 60 della

legge statale n. 641 del 1967, si riferirebbero, invece, a vizi di

legittimità ordinaria anziché costituzionale del provvedimento in

esame: come tali deducibili - ed in effetti già dedotte - con ricorso

innanzi al competente giudice amministrativo.

Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato si precisano, perciò,

in una richiesta di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

3. - Nella pubblica udienza i rappresentanti delle parti hanno

insistito nelle rispettive conclusioni Considerato in diritto :

1. - Dev'essere disattesa anzitutto l'eccezione pregiudiziale di

inammissibilità del ricorso, opposta dalla difesa dello Stato

adducendo che esso sarebbe stato proposto molto tempo dopo che la

Provincia di Bolzano aveva avuto legale conoscenza del provvedimento da

cui sorge il conflitto. Tale circostanza è, infatti, inconferente,

perché - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - i

termini non possono iniziare a decorrere se non dal momento in cui

l'atto impugnato sia pervenuto a conoscenza dell'organo legittimato al

ricorso, che, nella specie, è il Presidente della Regione del

Trentino-Alto Adige. Ora, per un verso, non risultano elementi sicuri

ed univoci che permettano di stabilire quando esattamente il Presidente

della Regione ebbe effettiva notizia del decreto del Provveditore alle

opere pubbliche, mentre per altro verso, siffatti elementi nemmeno sono

forniti dall'Avvocatura; né la tardività, com'è ovvio, potrebbe

semplicemente presumersi

2. - Nel merito, il conflitto sollevato dalla Regione ricorrente ha

per oggetto il decreto 22 luglio 1970 del Provveditore alle opere

pubbliche di Trento, con il quale, a norma dell'art. 2 della legge 26

gennaio 1962, n. 17, e dell'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641,

e successive integrazioni e modificazioni, sull'edilizia scolastica,

veniva disposto il vincolo delle aree indicate dal Comune di Bolzano

per la costruzione in quella città di un edificio scolastico compreso

nel programma edilizio per il biennio 1967-68 a norma della citata

legge n. 641: aree che, secondo le previsioni del piano regolatore

generale del Comune di Bolzano, approvato con legge provinciale 3

gennaio 1964, n. 1, avrebbero avuto invece una diversa destinazione.

Di qui le doglianze della Regione, che non si esauriscono - come

ritiene la difesa dello Stato - nella denuncia di vizi di legittimità

"ordinaria" del decreto provveditoriale, ma chiaramente si riferiscono

alla invasione, che si assume esserne derivata, della competenza

amministrativa ad essa riconosciuta dall'art. 4, n. 4, dello Statuto,

in materia di espropriazione, e della competenza in materia

urbanistica, riconosciuta alla Provincia di Bolzano dall'art. 11 n. 6,

dello Statuto medesimo

3. - Come già questa Corte ha avuto occasione di affermare con la

sentenza n. 92 del 1968, la legge 28 luglio 1967, n. 641, è legge di

pianificazione relativa al settore dell'edilizia scolastica e verte

perciò in materia di competenza dello Stato, al quale spetta il

compito di realizzare l'edificio scolastico, di cui è questione,

programmato nel Comune di Bolzano. E spetta altresì alla Commissione

provinciale presso l'ufficio del Genio civile, prevista dall'art. 2

della legge n. 17 del 1962, dare parere sulla idoneità delle aree

indicate dal Comune, a norma del quinto comma dell'art. 14 della legge

n. 641 del 1967 e successive modificazioni.

Peraltro, come pure fu precisato nella menzionata sentenza di

questa Corte, la competenza statale dev'essere coordinata con le

competenze costituzionalmente garantite alla Regione e alle Provincie.

Ed a tale coordinamento provvede la stessa legge del 1967, quando,

nell'art. 60, stabilisce che nelle Regioni a statuto speciale e nelle

Provincie di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme da essa

poste che siano "in contrasto con i rispettivi ordinamenti".

Ciò premesso, non viene in considerazione la competenza della

Regione del Trentino-Alto Adige in materia di espropriazione, perché

tale competenza è circoscritta, dall'art. 14, n. 4, dello Statuto,

alla "espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a

carico dello Stato". Laddove, nella specie, si tratta senza dubbio di

opera a carico dello Stato, nulla rilevando in contrario che il Comune

interessato siasi assunto l'onere di fornire l'area necessaria.

Per questa parte, le censure mosse nel ricorso sono prive di

fondamento

4. - A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne,

invece, le competenze della Provincia di Bolzano in materia di

"urbanistica e di piani regolatori" (art. 11, n. 6, Statuto), essendo

mancato, nel procedimento seguito, quel coordinamento tra competenze

statali e competenze provinciali che risulta implicitamente richiesto

dall'art. 60 della legge n. 641 del 1967.

Stando alle disposizioni del t.u. delle leggi della Provincia di

Bolzano sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del

Presidente della Provincia 23 giugno 1970, n. 20, la proposta di

variante al piano regolatore generale, implicita nell'indicazione fatta

dal Comune di un'area non coincidente con le previsioni di

quest'ultimo, avrebbe dovuto essere sottoposta dapprima alla Giunta

provinciale, chiamata a pronunciarsi in merito dietro parere del

Comitato urbanistico provinciale, per essere poi approvata dal

Consiglio con legge provinciale (art. 17 del t.u. citato). Non lo

disconosce, sostanzialmente, la stessa difesa dello Stato, allorché,

nel tentativo di ricondurre quanto è di fatto avvenuto entro l'alveo

segnato dalla legislazione della Provincia, vorrebbe configurare il

decreto di vincolo del Provveditore alle opere pubbliche come una

semplice "richiesta" di variante.

Siffatta tesi si rivela, peraltro, insostenibile, sia alla stregua

della formulazione originaria dell'art. 14 della legge n. 641 del 1967,

sia - ed a fortiori - alla stregua delle modificazioni apportatevi

dall'art. 5 del decreto legge 24 ottobre 1969, n. 701, e della relativa

legge di conversione 22 dicembre 1969, n. 952 (cui la difesa della

Regione ha omesso di riferirsi): giacché quel che l'art. 14 della

legge n. 641 equiparava a richiesta di autorizzazione a variante, ed

ora l'art. 5 della successiva legge n. 952 del 1969 equipara

addirittura a deliberazione di variante, è la indicazione da parte del

Comune di un'area diversa da quella prevista nel piano regolatore

precedentemente approvato. Ed è chiaro che l'iniziativa del Comune si

esprime in un atto logicamente e cronologicamente anteriore al decreto

di vincolo di competenza del Provveditore, che ha tutt'altri scopi e

tutt'altra funzione, comportando tra l'altro dichiarazione di pubblica

utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori per la costruzione

dell'opera pubblica.

Ora, tale decreto, nell'ambito della Provincia di Bolzano, avrebbe

potuto legittimamente intervenire soltanto dopo che la Giunta

provinciale avesse deliberato sulla proposta del Comune e che la

variante al piano regolatore fosse stata quindi approvata con legge.

Deve pertanto pronunciarsene l'annullamento, per avere l'organo statale

pretermesso, nel disporre.

Il vincolo, le competenze statutarie in materia urbanistica degli

Organi della Provincia

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

in parziale accoglimento del ricorso della Regione del

Trentino-Alto Adige, dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano

approvare la variante al piano regolatore generale del Comune medesimo

richiesta dallo stesso Comune, ed in conseguenza annulla il decreto 22

luglio 1970 del Provveditore alle opere pubbliche di Trento di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI

ECLI:IT:COST:1971:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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