Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/2001

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, nella parte in cui non impedirebbe la possibilità di una cumulabilità di condanne a carico di chi, dopo avere commesso il reato di diserzione (ex art. 148 cod. pen. mil. pace), rifiuti il servizio di leva per motivi di coscienza, commettendo così il reato previsto dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Infatti il problema di una duplice irrogazione della pena per i medesimi fatti potrebbe sorgere soltanto quando vi sia stata già una prima condanna per uno dei due reati sopra indicati, il che non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la questione come sollevata dal giudice rimettente si presenta ipotetica e perciò inammissibile. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, v. ordinanze n. 237/1999, n. 459/1998, n. 165/1998, n. 34/1998; nonché la sentenza n. 336/1995. M.R.

    Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza · Art. 148 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 35/2001

    Questione infondata
    9 febbraio 2001

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

    Art. 148 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

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  • Ordinanza n. 513/2000

    Questione infondata
    20 novembre 2000

    Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto sollevata sull'erronea premessa interpretativa che la disposizione denunciata non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio di leva del militare già condannato alla pena della reclusione militare per un periodo non inferiore alla durata del servizio, con la conseguente possibile serie (spirale) delle condanne fino al quarantacinquesimo anno di età (limite di soggezione alla leva): premessa espressamente contraddetta dalle precedenti sentenze di questa Corte nn. 422 del 1993 e 223 del 2000, secondo cui, invece, la clausola di esonero, prevista dalla disposizione censurata, ha carattere generale e si applica a ogni ipotesi di reato previsto dal codice penale militare di pace che sia espressivo del rifiuto del servizio militare. - Vedi anche sentenza n. 343 del 1993. A.G. A.G.

    Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1998 al 9 ottobre 2010. 283 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, e' ridotto a tre mesi. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230~art14 · fonte del testo

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