Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a) , e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi di cui agli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti. Le disposizioni impugnate devono essere interpretate alla luce delle finalità del legislatore, consistenti nel vietare l'uso e la detenzione di armi a soggetti che, grazie al ripudio delle stesse, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare: il divieto imposto, generalizzato e permanente, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di rifiuto della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili, perderebbe la sua natura ideale e rivelerebbe una probabile funzione strumentale. Nell'ottica del legislatore - secondo l'art. 30 regio decreto n. 773 del 1931 - armi sono sia le c.d armi proprie, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, sia le bombe, sia qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti: chiaro è che, poiché il divieto concerne, in sequenza, le armi, le munizioni e i materiali esplodenti, questi ultimi sono presi in considerazione in quanto predisposti per l'offesa alla persona, con conseguente esclusione di quelli destinati a fini esclusivamente civili. Pertanto, gli obiettori che detengono esplosivi a fini civili, o assumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione o commercializzazione degli stessi, non entrano in contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di servizio alternativo al servizio militare, ma si limitano a svolgere, nei modi e limiti previsti dalla legge, un'attività di natura prettamente civile.
Art. 2 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza · Art. 15 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 2007 al 9 ottobre 2010. 517 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' di cui al presente comma. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230~art15 · fonte del testo
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