Corte costituzionale

Sentenza n. 223/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5,

della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di

obiezione di coscienza), promossi con ordinanze emesse il 7 ottobre

1998 dal Tribunale militare di Padova (n. 3 ordinanze) e il 4 maggio

1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 13, 24, 25 e 542

del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 4 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con tre ordinanze, tra loro di identico contenuto, emesse

in data 7 ottobre 1998 nell'ambito di distinti giudizi penali

concernenti reati di mancanza alla chiamata (r.o. 13/1999) ovvero di

diserzione (r.o. 24 e 25/1999), il Tribunale militare di Padova ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di

obiezione di coscienza), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Premette il Tribunale militare che nei giudizi principali è

appunto applicabile l'impugnato art. 14, comma 5, il quale stabilisce

che sia esonerato dall'obbligo di prestare il servizio militare chi,

essendo condannato per avere rifiutato totalmente la prestazione del

servizio medesimo, senza addurre motivi di tale rifiuto ovvero

adducendo motivi comunque non riconducibili a quelli ("di coscienza")

indicati dall'art. 1 della legge n. 230, abbia espiato, per il

rifiuto suddetto, la pena della reclusione per un periodo

complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di

leva. Nella specie, si tratta di giudizi promossi nei confronti di

soggetti che, già condannati in precedenza per analoghe imputazioni,

proseguono, sempre senza addurre motivi, nel loro rifiuto della

prestazione militare di leva, commettendo in tal modo (ulteriori)

reati di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace) o di mancanza alla

chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace).

Nel sollevare la questione, il Tribunale militare di Padova muove

da due pronunce della Corte costituzionale.

Con la prima - sentenza n. 409 del 1989 - la Corte ha dichiarato

l'incostituzionalità dell'art. 8, secondo comma, della legge 15

dicembre 1972, n. 772, che in precedenza disciplinava l'obiezione di

coscienza al servizio militare, in quanto esso stabiliva per il reato

di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza una pena

(reclusione da due a quattro anni) superiore a quella (da sei mesi a

due anni) posta dall'art. 151 cod. pen. mil. pace per il reato di

mancanza alla chiamata.

Osserva il Tribunale che a tale declaratoria, con la

"sostituzione" della sanzione verso il livello più basso, la Corte

è pervenuta, in particolare, in base al rilievo che "per quanto

subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio

militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata ex

art. 151 cod. pen. mil. pace ledono, con modalità oggettive

analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione

degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare".

Attraverso una sostanziale identificazione delle due fattispecie

incriminatrici, accomunate dalla connotazione di "rifiuto" del

servizio - prosegue il rimettente -, la Corte costituzionale ha

tratto dunque la conclusione della ingiustificata differenziazione

dei livelli di pena edittale.

Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte avrebbe individuato

nella clausola di esonero dal servizio, a pena espiata, l'unica

soluzione possibile, per il legislatore, al fine di evitare la

reiterazione delle condanne, affermando che "l'esonero in

discussione, conseguenza di una libera, discrezionale scelta del

legislatore non appare violare la Carta fondamentale ... né è

irrazionale: non essendo ipotizzabili altre sanzioni adeguate al caso

particolarissimo in discussione, il legislatore ritiene di

interrompere la spirale delle condanne a catena nella presunzione

che, ormai, anche la sanzione penale non può più raggiungere gli

effetti educativi di cui all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione".

Con la seconda sentenza (n. 43 del 1997), poi, la Corte ha

dichiarato l'incostituzionalità (in riferimento agli artt. 2, 3,

primo comma, 19 e 21, primo comma, della Costituzione) dell'art. 8,

secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in

cui tali disposizioni non escludevano la possibilità di più di una

condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai

benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace,

prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi

di coscienza di cui all'art. 1 della medesima legge.

Nella motivazione di questa seconda pronuncia, in particolare, si

è affermato che "per tener ferma la esigenza di non consentire la

spirale di condanne, la Corte, non potendo negare in generale la

applicabilità degli istituti della sospensione e della estinzione

della pena al reato previsto dall'art. 8, secondo comma, deve invece

negare l'assolutezza della previa espiazione della pena come elemento

condizionante la ragione d'essere delle norme in esame".

Con ciò - ad avviso del Tribunale - la Corte, onde scongiurare

la spirale di condanne nei confronti dell'obiettore di coscienza

"totale", e al contempo evitare la inapplicabilità di istituti

generali di favore, come la sospensione o l'estinzione della pena

(che, restando non espiata, avrebbe comportato la reiterazione della

chiamata), ha ricollegato l'esonero dal servizio alla condanna, in

luogo dell'espiazione della pena.

È alla stregua degli anzidetti enunciati della giurisprudenza

costituzionale, prosegue il rimettente, che deve ora valutarsi la

razionalità della nuova disciplina, che, nel riformulare le ipotesi

di reato, ha regolato diversamente il rifiuto "totale" tipico, cioè

dettato da motivi di coscienza, rispetto al rifiuto immotivato o

atipico, cioè basato su motivi diversi da quelli di coscienza ovvero

realizzato senza alcun motivo: nel primo caso (art. 14, comma 2,

della legge n. 230 del 1998) alla condanna per il reato consegue

l'esonero dal servizio, nel secondo caso (art. 14, comma 5,

impugnato) l'esonero stesso è previsto solo a seguito

dell'espiazione della pena.

Mentre il reato di rifiuto "motivato" riprende in definitiva la

disciplina preesistente, adattandola agli interventi della Corte

costituzionale, il comma 5 dell'art. 14 è posto al fine di dare una

regola esplicita per i casi di chi, "rifiutando" il servizio,

realizzi un reato del codice penale militare, come la mancanza alla

chiamata o la diserzione, in conformità all'ulteriore affermazione

della giurisprudenza costituzionale che ha esteso anche a tale

categoria l'applicazione della clausola di esonero dal servizio a

pena espiata (sentenza n. 343 del 1993).

Ma è proprio questa regola che appare incongrua al Tribunale

militare: se la finalità di essa è quella di evitare il fenomeno

della "spirale di condanne" conseguente alla persistenza del rifiuto

di prestare servizio, osserva il rimettente che tale finalità può

essere in concreto elusa, giacché il collegamento tra espiazione ed

esonero rende pur sempre possibile la reiterazione del giudizio - e

della condanna - quantomeno nel periodo che corre tra

l'irrevocabilità della prima condanna e la materiale esecuzione

della pena con essa inflitta; con ciò contraddicendosi l'esigenza di

evitare una pressione morale continuativa, esigenza che, secondo il

Tribunale militare, varrebbe anche in rapporto alle ipotesi e alle

condotte cui ha riguardo il comma 5 (rifiuto "immotivato" o atipico).

Inoltre la norma in discorso si porrebbe in contrasto con il

principio di uguaglianza, nel raffronto con il più volte citato

comma 2 dello stesso art. 14, poiché la impossibilità di plurime

condanne per il reato di obiezione totale e viceversa la possibilità

di più sentenze di condanna per taluno degli altri reati espressivi

di "rifiuto" denoterebbe una valutazione legislativa immotivatamente

differenziata a fronte di fatti analoghi e di analogo disvalore, come

ha ritenuto la Corte nella menzionata sentenza n. 409 del 1989.

L'assetto normativo censurato, dunque, sarebbe irragionevole in

quanto determinerebbe una complessiva sproporzione sanzionatoria tra

le due ipotesi considerate, nonché in quanto - conclude il giudice a

quo produrrebbe effetti diversi tra le stesse ipotesi, relativamente

all'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della

pena: mentre colui che rifiuta adducendo motivi di coscienza può

giovarsi della sospensione condizionale senza che ciò interferisca

con l'esonero dal servizio, discendente dalla sola condanna, colui

che rifiuta altrimenti il servizio, senza addurre motivi legalmente

considerati, potrà usufruire, alternativamente, o del solo beneficio

della sospensione o dell'esonero, poiché, nel primo caso, la

sospensione condizionale determina l'inesecuzione della pena e dunque

la inoperatività della clausola di esonero.

1.2. - In uno dei tre giudizi così promossi (r.o. 24/1999) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una

pronuncia di infondatezza della questione.

L'Avvocatura osserva che l'argomentazione del giudice rimettente

si basa sulla affermazione del principio espresso varie volte dalla

Corte costituzionale in merito alla illegittimità costituzionale

delle disposizioni della legge n. 772 del 1972 che consentivano il

verificarsi della "spirale delle condanne" per il reato di rifiuto

del servizio militare. Ma la Corte - prosegue l'Avvocatura - in

particolare nella sentenza n. 43 del 1997 invocata dallo stesso

rimettente ha chiarito che ciò che non è conforme a Costituzione è

la previsione - con la possibilità di plurime condanne e pene nei

riguardi dell'obiettore di coscienza - di strumenti di "pressione"

miranti a provocare un mutamento dei convincimenti individuali.

Ancora nella citata decisione, si è inoltre chiarito che la

protezione dei "diritti della coscienza" non è illimitata, spettando

al legislatore di determinare "il punto di equilibrio tra la

coscienza individuale e le facoltà che essa reclama, da un lato, e i

complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica economica e

sociale che la Costituzione impone, dall'altro".

Su queste premesse si è pertanto ritenuta legittima la

qualificazione di illecito e la previsione di una sanzione penale per

un atto dettato da motivi di coscienza che si pone in contrasto con

un dovere posto dalla Costituzione e dalla legge; inoltre, si è

ritenuta legittima la pretesa di esigere l'espiazione di una pena,

come corrispettivo della sottrazione al dovere costituzionale di

difesa della Patria di cui all'art. 52 della Costituzione,

restringendosi la valutazione di irragionevolezza alle sole norme

attraverso le quali fosse possibile la reiterata comminatoria di

sanzioni quali fattori di coercizione morale dell'individuo.

Questi principi, conclude l'Avvocatura, non possono invocarsi a

base della questione prospettata, poiché la norma impugnata concerne

un caso - il rifiuto del servizio militare "immotivato" o "atipico",

cioè non dettato da ragioni di coscienza - del tutto diverso da

quello del rifiuto originato da obiezione di coscienza, potendosi

solo a quest'ultimo, e non al primo, riferire le argomentazioni

suddette; la differenziazione legislativa, anzi, appare coerente con

le affermazioni di principio contenute nelle sentenze della Corte

costituzionale.

2.1. - Questione analoga a quelle precedentemente dette è stata

sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Torino (r.o. 542/1999), in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione.

Nel sollevare la questione, il rimettente si sofferma

preliminarmente a illustrare la vicenda giudiziaria: nel caso di

specie, è imputato di diserzione un soggetto che già in precedenza

ha più volte realizzato condotte di sistematica inosservanza

dell'obbligo di prestazione del servizio di leva.

In particolare, il rimettente riferisce che l'imputato ha

precedentemente riportato: dapprima, due condanne (nel 1996), per

episodi di diserzione e altri reati commessi nel 1993, a complessivi

quattro mesi e quindici giorni di reclusione militare; poi, una

ulteriore condanna (nel 1997) a sei mesi di reclusione militare,

sempre in relazione a fatti di assenza dal servizio, condanna con la

quale è stata altresì disposta la revoca della sospensione

condizionale concessa con le prime due pronunce. In definitiva,

l'imputato ha riportato condanne esecutive, per episodi tutti

riconducibili al rifiuto totale di prestare servizio militare di

leva, ma sempre senza addurre alcun motivo di coscienza, per

complessivi dieci mesi e quindici giorni di reclusione militare,

cioè per una durata superiore a quella (dieci mesi) stabilita per il

servizio di leva; ma, in concreto, benché tuttora in stato di

detenzione e in attesa di pronuncia su una sua istanza di misura

alternativa, non ha espiato per tale reiterato rifiuto una pena non

inferiore alla durata del servizio militare.

In questo quadro, e nel persistere dell'atteggiamento costante di

rifiuto del servizio, non si è verificato l'esonero dal servizio

medesimo non essendovi (ancora) stata una espiazione della pena nella

misura sopra detta; l'interessato è pertanto nuovamente sottoposto a

procedimento penale per diserzione.

Tutto ciò premesso, il giudice a quo ritiene che l'art. 14,

comma 5, della legge n. 230 del 1998, in quanto subordina l'esonero

dal servizio militare alla espiazione della pena della reclusione per

un periodo non inferiore a quello della leva "anziché alla sola

sentenza di condanna alla reclusione nella medesima misura" sia in

contrasto con i parametri costituzionali invocati.

Vigente la legge n. 772 del 1972, la Corte costituzionale era

intervenuta sulla norma che regolava l'esonero (art. 8, terzo comma),

originariamente stabilito soltanto per coloro che rifiutavano il

servizio per motivi di coscienza ex art. 1 della stessa legge; con le

sentenze nn. 343 e 442 del 1993, infatti, la clausola di esonero era

stata estesa anche agli obiettori "atipici" (cioè che realizzano

reati militari espressivi di rifiuto del servizio), ma alla

condizione, posta dalle stesse decisioni, dell'espiazione di una

pena, per quei reati, almeno pari alla durata del servizio militare.

Queste pronunce si basavano sul rilievo della possibilità di

reiterazione continua di incriminazioni per i soggetti condannati per

reati militari di rifiuto del servizio, fino al limite di età di

quarantacinque anni; una possibilità per un verso contrastante con

l'analogia delle condotte variamente espressive del rifiuto e con la

corrispondente identità del bene giuridico oggetto di tutela (la

regolare prestazione del servizio di leva), per altro verso

rivelatrice di sproporzione sanzionatoria tra il reato di vera e

propria obiezione e gli altri reati "generici", nonché confliggente

con il principio del finalismo rieducativo di cui all'art. 27 della

Costituzione.

Nell'apprestare la nuova disciplina (legge n. 230 del 1998), il

legislatore si è in effetti attenuto alle indicazioni della

giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 343 e 442 del 1993

citate), prevedendo l'esonero come effetto dell'espiazione di pena

per gli "obiettori atipici" (art. 14, comma 5); ma - rileva il

giudice rimettente - è la disciplina di raffronto che è

radicalmente mutata: mentre infatti in precedenza per ogni forma di

rifiuto, tipica o atipica, l'esonero dal servizio conseguiva comunque

alla espiazione di una pena (salva la ulteriore condizione della

durata minima posta, per i casi di rifiuto non motivato, dalle

sentenze della Corte), oggi, secondo il comma 4 dell'art. 14,

l'obiettore che, in qualunque momento, adduca a ragione del rifiuto

totale i motivi di coscienza di cui all'art. 1 della legge, consegue

l'esonero per il solo fatto della condanna.

È dunque cambiato lo schema del raffronto: da un lato la

semplice condanna, dall'altro l'espiazione di una pena pari al tempo

del servizio militare, quale causa di esonero da esso.

Si verifica così che il giudice ordinario, oggi competente a

conoscere dei reati di "obiezione" in senso proprio, possa condannare

- o applicare una pena concordata - con il beneficio sospensivo o

possa applicare una pena pecuniaria in sostituzione di pena

detentiva, comunque derivandone l'esonero; mentre il giudice

militare, che rimane competente a conoscere dei reati di diserzione,

di mancanza alla chiamata, di disobbedienza, si trova a condannare a

una pena che non potrà essere inferiore a quella del servizio, senza

poter concedere il beneficio della sospensione condizionale, sia

perché l'esonero richiede appunto l'espiazione della pena sia

perché sarebbe prassi giurisprudenziale consolidata quella di non

concedere il beneficio in relazione a tali imputazioni.

Se si tiene altresì presente che spesso si procede nei confronti

di imputati contumaci o irreperibili, difficilmente assoggettabili di

fatto alla effettiva espiazione, si ripropone ancora una volta la

possibilità, incostituzionale, del fenomeno della spirale delle

condanne.

La differenziazione di disciplina ora posta dalla legge n. 230

del 1998 risulta dunque, per il rimettente, ingiustificata,

discriminando chi, non informato o sprovveduto, si limiti all'assenza

o ad altre forme di inosservanza dell'obbligo del servizio, rispetto

a chi, magari solo per calcolo, riconduca le medesime condotte a

motivi di coscienza, oltretutto in nessun modo verificabili.

In considerazione dell'identità dell'interesse che è leso nelle

due ipotesi, e dell'analogia delle modalità obiettive del

comportamento, non potrebbe ammettersi - conclude il rimettente - che

le conseguenze in ordine all'esonero siano così sproporzionatamente

diversificate, e perciò lesive del principio di uguaglianza; una

sproporzione, quella censurata, rilevabile, in particolare, nella

possibilità di applicazioni reiterate di pena, fino al

raggiungimento del livello di parità con la durata della leva

militare.

La disciplina denunciata appare d'altra parte al giudice

rimettente in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, in quanto il verificarsi di nuovi ulteriori reati (di

diserzione, mancanza alla chiamata e così via) dipende, più che

dalla volontà del soggetto di non ripresentarsi alle armi, dalla

circostanza, casuale ed esterna, del ritardo nell'emissione

dell'ordine di carcerazione. Anche sotto questo ultimo profilo,

quindi, la norma rimessa allo scrutinio di costituzionalità appare

dubbia, giacché comporta che la sussistenza di un reato segua non al

comportamento dell'interessato ma alla tempestività con la quale

l'autorità giudiziaria disponga l'esecuzione della pena già

inflitta ovvero, sospesa l'esecuzione, adotti la procedura di cui

all'art. 656 cod. proc. pen. e provveda sull'eventuale istanza di

affidamento in prova al servizio sociale, così come si verifica

nella specie.

2.2. - È intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, l'impostazione della questione è

contraddetta dalla giurisprudenza costituzionale, che, pur nel

censurare le norme che rendevano possibile la "spirale delle

condanne", ha tuttavia sempre differenziato la fattispecie di rifiuto

determinata da inderogabili motivi di coscienza rispetto alle altre,

legittimando per queste ultime un trattamento sanzionatorio più

grave (così ad esempio proprio la sentenza n. 409 del 1989).

Inoltre, nella sentenza n. 422 del 1993, la Corte ha

esplicitamente affermato la non comparabilità, alla stregua

dell'art. 3 della Costituzione, delle diverse condotte concernenti,

rispettivamente, il rifiuto del servizio militare per motivi di

coscienza e il rifiuto puro e semplice.

Alla luce di questa differenziazione deve dunque leggersi la

disciplina legislativa del 1998, che mantiene, senza contrastare con

l'art. 3 della Costituzione, le diversità connesse ai tratti propri

di ciascuna delle ipotesi considerate. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Padova, con tre ordinanze di

analogo contenuto, pronunciate in altrettanti giudizi, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della

legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Altra

questione sulla medesima disposizione è sollevata dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in

riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione.

La norma sospettata di illegittimità costituzionale prevede

l'esonero dall'obbligo di prestazione del servizio militare per

coloro che abbiano espiato la pena della reclusione per un periodo

complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di

leva-pena comminata a coloro che, in tempo di pace, rifiutano

totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio

militare di leva per motivi diversi da quelli di coscienza o senza

addurre motivo alcuno. Secondo il comma 4 della medesima

disposizione, invece, l'esonero consegue non all'espiazione della

pena ma alla sentenza penale di condanna per coloro che, nelle

medesime condizioni, abbiano rifiutato la prestazione del servizio

militare adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione

del servizio militare stesso.

I giudici rimettenti dubitano della razionalità dell'anzidetta

diversa dipendenza dell'esonero, nel primo caso, dall'espiazione

della pena inflitta e, nel secondo, dalla sola condanna. Sulla

duplice premessa che le due ipotesi siano accomunate dall'identità

dell'interesse leso e dalla somiglianza delle modalità oggettive di

commissione dei reati, e che in ogni caso si tratti di un

"sostanziale" rifiuto del servizio di leva, rispetto al quale la

natura dei motivi o addirittura l'assenza di essi non dovrebbero

assumere valore distintivo di ipotesi diverse, giuridicamente

diversificabili, si ritiene che la menzionata diversità di

disciplina si risolva in un'irrazionalità della legge:

irrazionalità che sarebbe da superare tramite l'estensione del

sistema previsto dal comma 4 alle ipotesi indicate nel comma 5,

facendo dipendere così, in ogni caso, l'esonero dall'obbligo

militare dalla sola sentenza di condanna (per il solo giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, alla

condizione che la pena inflitta sia non inferiore alla durata del

servizio militare di leva).

Si osserva inoltre che il denunciato comma 5, condizionando

l'esonero all'espiazione della pena, non esclude la possibilità di

ripetizione dei processi e delle condanne quando la prima pena

inflitta non sia effettivamente espiata (come avviene, ad esempio,

nel caso di concessione della sospensione condizionale) o, comunque,

quando una nuova iniziativa giudiziaria sia promossa nel tempo che

intercorre tra il passaggio in giudicato della prima condanna e la

sua esecuzione, possibilità che si risolverebbe in violazione dei

principi costituzionali, come elaborati dalla Corte costituzionale in

particolare nella sentenza n. 43 del 1997. A quest'ultimo rilievo si

collega infine il dubbio sulla legittimità costituzionale della

norma impugnata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, per violazione della finalità rieducativa della pena,

in quanto la ripetibilità del reato, delle condanne e delle pene

potrebbe dipendere da fattori estranei, non riconducibili al

comportamento dell'interessato, come la celerità dei tempi di messa

in esecuzione della pena inflitta per il primo reato.

2. - Poiché le questioni sollevate si riferiscono tutte alla

stessa disposizione di legge e gli argomenti costituzionali addotti

coincidono in gran parte, convergendo nell'attesa dello stesso

risultato, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

3. - Le questioni non sono fondate.

I commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, che i

rimettenti mettono a confronto in vista di un giudizio sulla

razionalità della diversa disciplina dei presupposti dell'esonero

dal servizio militare, rappresentano una traduzione legislativa del

difficile equilibrio tra molteplici esigenze, quali la repressione

dei comportamenti contrastanti con l'obbligo di prestazione del

servizio militare; il riconoscimento della rilevanza che, in materia,

spetta alla coscienza individuale; l'intento di porre limiti alla

sequela indiscriminata di condanne e di pene in materia di

inadempimento degli obblighi militari; la necessità, comunque, di

termini ragionevoli di durata della pena, in caso di cumulo;

l'applicabilità anche rispetto ai reati in questione di istituti di

portata generale, quali la sospensione condizionale della pena e, in

genere, le misure che incidono sull'esecuzione o sulla durata di

essa.

Il punto d'incontro tra tali molteplici esigenze è

rappresentato, nei commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge n. 230, dalla

disciplina dell'esonero dagli obblighi di leva e delle sue

condizioni: una disciplina differenziata a seconda che il mancato

adempimento degli obblighi militari in questione sia o non sia dipeso

da ragioni di coscienza.

Le questioni di legittimità costituzionale ora all'esame,

contestando la scelta del legislatore proprio sul punto della ratio

differenziatrice suddetta, tendono a una pronuncia parificatoria che

estenda a tutte le ipotesi la disciplina dell'esonero prevista per i

casi di coscienza dal comma 4 dell'art. 14 della legge n. 230. Già

questo rilievo rende perplessi sulla plausibilità dell'operazione

richiesta alla Corte. Non è qui questione di specialità e quindi di

inestensibilità - della disciplina dettata in funzione del rilievo

da assegnare alle ragioni di coscienza, rispetto a quella dettata in

relazione alle ipotesi in cui tali ragioni non assumono rilievo. Ma

è certo in questione la plausibilità di una differenziazione che

viene a dare rilievo a ragioni della coscienza che, in materia di

doveri connessi all'adempimento degli obblighi militari, il

legislatore e la stessa giurisprudenza di questa Corte hanno ritenuto

rilevanti. Più in generale, il senso della proposta omologazione -

la generalizzazione della disciplina dettata specificamente per i

casi di coscienza - solleva l'interrogativo se una simile linea di

tendenza non si ponga in contrasto con il vigente principio

costituzionale dell'obbligatorietà del servizio militare (art. 52,

secondo comma, della Costituzione), principio che non esclude il

riconoscimento della coscienza individuale e dei suoi diritti ma a

condizione, ovviamente, che la normativa dettata in funzione di tale

riconoscimento non pretenda di valere come regola generale.

4. - Specificamente, quanto alla contestata razionalità della

differenziazione dei presupposti dell'esonero dagli obblighi di leva

risultante dai commi 4 e 5 dell'art. 14, contrariamente a quanto

ritenuto dai giudici rimettenti, esistono precise ragioni

giustificative della scelta operata dal legislatore.

4.1. - Con la sentenza n. 409 del 1989, questa Corte ha respinto

i dubbi di costituzionalità, sollevati sull'allora vigente art. 8,

terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, il quale prevedeva

l'esonero dagli obblighi di leva in conseguenza dell'espiazione della

pena irrogata per il rifiuto totale del servizio militare, motivato

da ragioni di coscienza, esonero allora non previsto fuori di tale

caso, cioè per reati di violazione degli obblighi di leva "comuni",

vale a dire non motivati da ragioni di coscienza, come quello di

"mancanza alla chiamata", previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace.

La previsione dell'esonero in un caso e non nell'altro era messa in

relazione alla "diversità (subiettiva)" delle situazioni ricadenti

nella previsione dell'art. 8, terzo comma, della legge allora

vigente, diversità che "era causa" della particolarità di quella

ragione di esonero dagli obblighi di leva.

L'apprezzamento di tale "diversità subiettiva" è alla base

anche della successiva sentenza n. 43 del 1997 di questa Corte con la

quale si ritenne che il sistema dell'esonero conseguente

all'espiazione della pena, e non alla sentenza di condanna,

determinasse conseguenze, insieme, contraddittorie e

incostituzionali, nei casi di rifiuto del servizio militare di chi,

non essendo stato ammesso ai "benefici" previsti dalla legge del 1992

(servizio militare non armato o servizio civile), avesse rifiutato il

servizio militare di leva, adducendo i motivi di coscienza che la

legge stessa indicava nel suo primo articolo. La contraddizione - si

ritenne - stava negli effetti negativi sulla posizione dell'obiettore

di coscienza condannato (mancato esonero e quindi prevedibile

ripetizione del reato e delle condanne, dettata dal perdurare dei

medesimi motivi di coscienza, giuridicamente rilevanti) che sarebbero

derivati da provvedimenti per loro natura favorevoli, come tutti

quelli che incidono sull'esecuzione della pena, escludendola,

riducendone la durata e sospendendola, posticipandola se del caso,

subordinatamente al verificarsi di eventi successivi; per effetto di

tali provvedimenti, non potendosi realizzare la condizione prevista

per l'esonero, l'obiettore di coscienza si sarebbe trovato esposto a

misure plurime di chiamata alla leva, sanzionate penalmente,

comportanti una sorta di continuativa coartazione morale della

persona che questa Corte ritenne contrastare con diverse disposizioni

della Costituzione. È evidente, da quanto appena riferito, che le

ragioni le quali, per evitare tali conseguenze ritenute non conformi

alla Costituzione, indussero a statuire che l'esonero dovesse

dipendere non dall'espiazione della pena ma dalla sua irrogazione,

valgono per le ipotesi in cui entra in gioco il fattore della

coscienza. Al di fuori, esse non avrebbero ragione di valere.

Ora, il legislatore del 1998, nei due commi dell'art. 14 che

regolano l'esonero dagli obblighi di leva ha per l'appunto tenuto

conto della differenza delle fattispecie a seconda che entrino o non

entrino in gioco fattori di coscienza, differenza che si impone di

per sé e che la giurisprudenza, nelle decisioni ricordate, ha

riconosciuto. E, pertanto, cade la censura che gli viene mossa di

avere irrazionalmente differenziato la normativa di fattispecie

analoghe.

4.2. - Come sottolineano i rimettenti, questa Corte ha ravvisato

profili di somiglianza tra le fattispecie di sottrazione agli

obblighi di leva che sono qui in considerazione, e precisamente con

riguardo alla lesione del medesimo bene giuridico (l'interesse alla

"regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva

nell'organizzazione militare") tramite comportamenti che possono

presentare modalità oggettive comuni (sentenza n. 409 del 1989). Ma

tale rilevata somiglianza (che non riguarda, come si è detto, gli

"aspetti subiettivi" delle condotte) era assunta dalla Corte soltanto

per rilevare l'irragionevole, macroscopica disparità di trattamento

sanzionatorio previsto nelle due ipotesi, palesemente sproporzionata

in senso sfavorevole a chi si fosse sottratto agli obblighi militari

o agli obblighi alternativi (servizio militare non armato o servizio

civile) per motivi di coscienza, rispetto a chi avesse realizzato il

reato di "mancanza alla chiamata", reato rispetto al quale tali

motivi non assumono rilievo. E, ulteriormente, con le sentenze

nn. 343 e 422 del 1993, questa Corte ha fatto valere il rilievo circa

l'identità di bene giuridico protetto e la possibile coincidenza

delle condotte materiali dei reati comportanti la sottrazione agli

obblighi di leva ed è giunta a generalizzare il sistema dell'esonero

quale conseguenza dell'espiazione della pena irrogata per il primo

reato commesso, sistema originariamente riguardante soltanto i reati,

connotati da motivi di coscienza, previsti nei primi due commi

dell'art. 8 della legge del 1972. Ma, anche in questi casi, si

trattava di problemi di sproporzione delle pene che, stante

l'eventualità di quella che è stata denominata la "spirale delle

condanne", potevano finire per gravare sul disertore recidivo.

In altri termini, non si trattava della parificazione rispetto

alla disciplina dell'esonero dettata da una affermata, obbiettiva

identità dei reati, ma del richiamo, e dell'estensione di tale

disciplina come mezzo per addivenire al risultato pratico di impedire

l'abnorme accumulo di pene conseguente alla condotta recidivante di

quanti si fossero sottratti agli obblighi di leva senza addurre

ragioni di coscienza.

Il legislatore del 1998, nel comma 5 dell'art. 14, anche di

questo ha tenuto conto estendendo l'applicazione dell'esonero,

facendolo dipendere, per le fattispecie ivi considerate,

dall'espiazione della pena, conformemente a quanto statuito da questa

Corte nelle due pronunce appena citate. In tal modo è venuto

incontro all'esigenza di porre un limite alla ripetizione delle

condanne onde evitare la sproporzione del trattamento sanzionatorio

- obbiettivo costituzionalmente necessario - senza peraltro giungere

all'equiparazione della disciplina con quella stabilita nel comma 4,

prevista per i reati determinati da motivi di coscienza -

equiparazione, invece, costituzionalmente non necessaria -.

La possibilità, denunciata dai rimettenti, che, sia pure in casi

eccezionali, non dandosi luogo all'esecuzione della pena irrogata per

la prima violazione dell'obbligo di leva, alla prima condanna possa

seguirne una seconda per una nuova violazione del medesimo obbligo,

non contrasta di per sé con alcun canone di costituzionalità. In

assenza dell'elemento unificatore della coscienza e del divieto di

influire sulle sue determinazioni con la minaccia di nuove condanne e

nuove pene, ogni condotta lesiva dell'obbligo di leva può infatti

assumere autonomo rilievo, entro i limiti di proporzionalità di cui

si è detto, dei quali il legislatore, nella norma denunciata, ha

tenuto conto.

5. - Anche sotto il profilo della dedotta violazione

dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la questione è

infondata. Ritiene il giudice rimettente, in relazione alla

possibilità or ora indicata, che il mancato esonero conseguente alla

mancata esecuzione della pena per un periodo almeno pari alla durata

del servizio di leva, derivante, in ipotesi, dalla concessione della

sospensione condizionale o da ritardo nell'attivazione delle

procedure, esponga l'interessato a una (nuova) condanna non

determinata da un proprio comportamento. Da ciò la conseguenza che

la pena, in tal caso, risulterebbe, per così dire, gratuita, in

assenza di un comportamento riprovevole. Ma, così ragionando, si

trascura il fatto che la (nuova) condanna dipende pur sempre da una

nuova violazione dell'obbligo di leva, ascrivibile all'interessato,

mentre la maggiore o la minore celerità della messa in atto delle

procedure di esecuzione o la concessione di benefici rappresentano

elementi di fatto esterni alla norma denunciata, le cui conseguenze

non sono a essa ascrivibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme

in materia di obiezione di coscienza), sollevate dal Tribunale

militare di Padova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare

di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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