Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3,

della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di

obiezione di coscienza) promossi con diciannove ordinanze emesse il

12 ottobre 1998 (n. 3 ordinanze) dalla Corte militare d'appello,

sezione distaccata di Verona, il 7 ottobre 1998 (n. 10 ordinanze) dal

tribunale militare di Padova, il 18 febbraio, l'8 marzo (n. 2

ordinanze), l'11 febbraio, l'8 marzo e l'11 febbraio 1999 dalla Corte

militare d'appello, sezione distaccata di Verona, rispettivamente

iscritte ai nn. 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 84, 85, 99,

306, 307, 308, 311, 312 e 313 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 9 e 22,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1.1 - Con nove ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 8, 9,

10, 306, 307, 308, 311, 312 e 313 del 1999) - emesse nel corso di

altrettanti procedimenti penali a carico di diversi imputati del

reato di rifiuto del servizio militare di cui all'art. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) - la Corte militare

d'appello, sezione distaccata di Verona, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8

luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), "nella parte in cui sottrae alla giurisdizione militare

la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare per motivi

di coscienza".

Il remittente premette che la disposizione censurata ha

attribuito alla autorità giudiziaria ordinaria la competenza a

giudicare il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di

coscienza, e che, non avendo la legge n. 230 del 1998 dettato alcuna

disciplina transitoria, in virtù del principio generale tempus regit

actum egli sarebbe tenuto a trasmettere gli atti al pretore del luogo

nel quale deve essere svolto il servizio militare.

In tutte le ordinanze si ricorda che la giurisprudenza

costituzionale avrebbe chiarito che la giurisdizione militare,

contemplata dall'art. 103, terzo comma, della Costituzione, concerne

soltanto i reati militari commessi da militari in servizio attivo o

considerati tali, è circoscritta entro rigorosi confini soggettivi

ed oggettivi e non ha carattere assoluto ed indeclinabile, potendo

essere derogata da una legge ordinaria che risulti preordinata alla

tutela di preminenti beni, interessi e valori. Conseguentemente, ad

avviso del giudice a quo in riferimento ai reati militari commessi da

militari in servizio attivo (o considerati tali) la giurisdizione

militare dovrebbe essere ritenuta non soltanto "giurisdizione

normale" ma anche "giurisdizione di carattere costituzionale".

Il remittente rileva che i soggetti chiamati a presentarsi alle

armi sono militari in servizio attivo dal momento stabilito per la

loro presentazione fino al giorno in cui vengono inviati in congedo

illimitato, e che il reato di rifiuto del servizio militare ha natura

di reato militare, offendendo un interesse fondamentale delle Forze

armate dello Stato, e cioè quello alla regolare incorporazione degli

obbligati al servizio di leva. A suo avviso, anzi, la nuova

normativa, rendendo possibile il rifiuto anche dopo la assunzione del

servizio, avrebbe accentuato i connotati di militarità della

fattispecie incriminatrice, divenuta una semplice variante

applicativa non solo del reato di mancanza alla chiamata ma anche di

quello di diserzione.

Secondo la Corte militare d'appello, sezione distaccata di

Verona, il legislatore del 1998 avrebbe conservato inalterata la

struttura del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di

coscienza, che continuerebbe a profilarsi come un illecito che si

commette a prescindere dalla verosimiglianza ed autenticità delle

ragioni della obiezione e che non tollera in alcun modo disamine

intese ad accertarne la eventuale natura strumentale e pretestuosa.

Conseguentemente, poiché il reato di rifiuto previsto dalla nuova

legge non coinvolgerebbe beni ed interessi di preminente valore,

suscettibili di tutela mediante una deroga alla giurisdizione

militare, la disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 103,

terzo comma, della Costituzione.

L'art. 14, comma 3, della legge n. 230 del 1998 violerebbe

altresì l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità

di trattamento rispetto al reato di mancanza alla chiamata, che, pur

avendo "identità sostanziale" e pur offendendo lo stesso interesse,

è rimasto, invece, assoggettato alla giurisdizione militare.

1.2 - In uno dei nove giudizi così promossi (R.O. n. 312 del

1999) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha

chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura, premesso che nel nostro ordinamento, caratterizzato

dalla centralità della giurisdizione ordinaria, vengono riservati

alla giurisdizione dei tribunali militari soltanto i reati militari

commessi da appartenenti alle Forze armate in servizio attivo,

osserva che l'art. 103, terzo comma, della Costituzione prevederebbe

un criterio selettivo "nel senso che esso nel passaggio dalla

giurisdizione militare a quella ordinaria consente, in presenza di

valide ragioni, di far passare qualcosa di più di quel che può

transitare in senso opposto, e cioè dalla giurisdizione ordinaria a

quella militare".

La difesa dello Stato rileva che l'art. 14, comma 2, della legge

n. 230 del 1998 punisce chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto

l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio

militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza,

e contesta la premessa del remittente, in base alla quale il soggetto

attivo della previsione incriminatrice dovrebbe, a seguito della

precettazione (insita nella chiamata alle armi), essere considerato

già appartenente alle Forze armate.

Infatti, ad avviso dell'Avvocatura, la nuova configurazione

dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, intimamente

connesso all'esercizio delle libertà individuali, introdotta dalla

legge n. 230 del 1998, non potrebbe non influire sugli effetti della

precettazione, che verrebbero "neutralizzati" quando l'obiettore

abbia manifestato esplicitamente la sua non accettazione

dell'arruolamento, sicché egli, avendo esercitato un suo diritto di

libertà, non potrebbe più essere considerato "appartenente alle

Forze armate".

Pertanto, conclude l'Avvocatura, non solo non sussisterebbe, a

stretto rigore, il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 103,

terzo comma, della Costituzione ai fini del radicamento della

giurisdizione militare, ma soprattutto non sarebbe costituzionalmente

illegittimo "fare transitare i relativi reati dalla giurisdizione

militare a quella ordinaria".

2.1 - Questione analoga è stata sollevata dal tribunale militare

di Padova con dieci ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 14, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 84, 85 e 99 del 1999), emesse nel corso di

altrettanti procedimenti penali a carico di diversi imputati del

reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972,

n. 772, per avere rifiutato, prima di assumerlo, il servizio militare

di leva, adducendo imprescindibili motivi di coscienza.

Anche per il tribunale militare di Padova l'art. 14, comma 3,

della legge 8 luglio 1998, n. 230, nella parte in cui "senza

plausibili ragioni" sottrae alla giurisdizione militare e attribuisce

al giudice ordinario la cognizione del reato di rifiuto del servizio

militare per motivi di coscienza, contrasterebbe con gli artt. 3, 25,

primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione.

Le argomentazioni del remittente in punto di rilevanza e di non

manifesta infondatezza della questione non sono dissimili da quelle

svolte nelle ordinanze di cui si è fatto cenno in precedenza.

In particolare, il tribunale militare di Padova premette che

anche la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 230

del 1998 configurerebbe "un'ipotesi di reato militare che può essere

commesso solo da soggetto appartenente alle Forze armate", e ritiene

che la diversità di disciplina prevista per questo reato (la cui

cognizione è attribuita al giudice ordinario) rispetto a quella

stabilita per altri reati militari commessi da appartenenti alle

Forze armate, e specificamente per il reato di mancanza alla chiamata

(tuttora devoluti al giudice militare), violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, poiché non sarebbe ragionevole il diverso trattamento

riservato agli obiettori di coscienza, essendo sia gli uni che gli

altri reati militari commessi da militari in servizio.

La disposizione censurata sarebbe altresì in contrasto con gli

artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, in

quanto non sussisterebbero plausibili ragioni per derogare alla

regola, risultante da entrambi i parametri invocati, che individua

nei tribunali militari il giudice naturalmente preposto a conoscere

di reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

2.2 - Nei giudizi relativi alle ordinanze di remissione nn. 84,

85 e 99 del 1999 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, ribadendo le argomentazioni espresse nell'atto di intervento

depositato nel giudizio relativo alla questione sollevata dalla Corte

militare d'appello, sezione distaccata di Verona (R.O. n. 312 del

1999), e concludendo per l'infondatezza delle questioni. Considerato in diritto

1. - Diciannove ordinanze di analogo contenuto (nove provenienti

dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e dieci

dal tribunale militare di Padova) hanno sottoposto a questa Corte, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 103 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge

8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la

cognizione del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di

coscienza.

Le argomentazioni svolte dai remittenti sono tra loro non

dissimili. Poiché il reato di rifiuto del servizio militare, anche

se per motivi di coscienza, sarebbe reato militare commesso da

soggetto appartenente alle Forze armate, l'averne il legislatore

sottratto la cognizione al giudice militare comporterebbe violazione

dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, in base al quale

tutti i reati di questo tipo, quando non siano ravvisabili, come non

lo sarebbero nella specie, esigenze di tutela di preminenti interessi

che potrebbero giustificare una deroga, dovrebbero essere devoluti

alla giurisdizione militare.

Entrambi i remittenti denunciano altresì la violazione

dell'art. 3 della Costituzione sulla premessa che nei reati di

rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza ed in quelli di

mancanza alla chiamata medesimo sarebbe il bene protetto e identica

la condotta, sicché l'avere attribuito la cognizione dei primi al

giudice ordinario e quella dei secondi al giudice militare si

risolverebbe in una disparità di trattamento priva di qualsiasi

fondamento giustificativo.

Secondo il tribunale militare di Padova sarebbe inoltre violato

l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché per i reati in

questione i tribunali militari sarebbero da considerare giudice

naturale.

Poiché tutte le ordinanze pongono analoghe questioni, i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - La questione non è fondata.

È orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale

che l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, nel consentire una

giurisdizione dei tribunali militari anche in tempo di pace, non

pone, in loro favore, una competenza inderogabile in confronto del

giudice ordinario, poiché è invece quest'ultima che, diversamente

da quanto ritengono i remittenti, deve essere considerata, per il

tempo di pace, la giurisdizione "normale".

Alla definizione dei rispettivi ambiti delle due giurisdizioni, e

del loro reciproco atteggiarsi sul piano costituzionale, questa Corte

è pervenuta muovendo da una premessa interpretativa chiarificatrice.

L'avverbio "soltanto", utilizzato nell'art. 103, non identifica il

carattere esclusivo di una riserva, ma sta ad esprimere l'esigenza

che la giurisdizione militare in tempo di pace sia rigorosamente

circoscritta entro limiti invalicabili, nel senso che essa riguarda

solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Non

vale l'inverso: la giurisdizione ordinaria, non incontrando per il

tempo di pace limiti di tal genere, ben può essere preferita dal

legislatore concorrendo interessi valutati come preminenti (sentenze

nn. 78 del 1989 e 207 del 1987).

Ora, l'attribuzione della materia dell'obiezione di coscienza

alla giurisdizione del giudice ordinario costituisce il punto

d'arrivo di un itinerario segnato sia da sentenze di questa Corte,

che hanno fatto valere gli insuperabili limiti costituzionali della

giurisdizione militare, sia da successive scelte legislative, le

quali, facendo leva sulla potenziale espansività della giurisdizione

ordinaria, sono protese alla salvaguardia di beni non

irragionevolmente stimati come prevalenti.

3. - Il percorso che si è concluso con l'estensione della

giurisdizione ordinaria a tutta la materia dell'obiezione di

coscienza prese avvio dalla sentenza n. 113 del 1986, che ebbe a

dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 11 della legge 15

dicembre 1972, n. 772, non più vigente, nella parte in cui,

attraverso l'equiparazione "ad ogni effetto penale" degli obiettori

di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai

cittadini che prestano servizio militare, finiva con l'assoggettare

alla giurisdizione militare gli stessi obiettori, anche nell'ipotesi

in cui questi, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di

ammissione, avevano perduto lo status di militari acquisito con

l'arruolamento e non potevano quindi essere più considerati

"appartenenti alle Forze armate". In altre parole, si erano

oltrepassati i limiti che rigorosamente circoscrivono, in tempo di

pace, l'eccezionale giurisdizione dei tribunali militari.

In quella sentenza l'espansione della giurisdizione ordinaria non

era peraltro completa ed istituzionalizzata, poiché veniva affermata

come semplice riflesso dei limiti costituzionali della giurisdizione

militare in tempo di pace; limiti che, di fronte ad obiettori ormai

privi dello status di militari, non avrebbero potuto non essere

ribaditi in tutta la loro cogenza.

4. - L'allargamento della giurisdizione ordinaria fino a

comprendere in essa, non più singole fattispecie, ma l'intera

materia dell'obiezione di coscienza è opera del legislatore, che ha

proiettato sul piano della giurisdizione il principio di protezione

dei diritti della coscienza, la cui configurazione unitaria era stata

affermata, nell'ambito del diritto costituzionale sostanziale, da

alcune pronunce successive di questa Corte e segnatamente, nella sua

formulazione più compiuta e pregnante, dalla sentenza n. 43 del

1997, nella quale quel principio era stato desunto dall'univoco

convergere degli artt. 2, 3, 19 e 21, primo comma, della

Costituzione.

L'obiezione di coscienza nella legge n. 230 del 1998 assume

rilievo non solo nelle ipotesi in cui forma oggetto di un vero e

proprio diritto del cittadino a rimanere estraneo alle Forze armate,

ma anche in quelle nelle quali essa è addotta a motivo del rifiuto

del servizio militare da parte di chi non abbia neppure richiesto o

comunque non abbia ottenuto l'ammissione al servizio civile (art. 14,

comma 2). La mera allegazione di motivi di coscienza che ostano alla

prestazione del servizio militare, seppure non comporta di per sé

alcuna legittima dismissione del già assunto status di militare, è

valutata dal legislatore come sufficiente ad escludere la

giurisdizione militare e a preferirle la giurisdizione dell'autorità

giudiziaria ordinaria. Se si considera poi che con questa legge

contro il diniego di ammissione al servizio civile è dato ricorso

non più al giudice amministrativo, come accadeva nella legislazione

previgente, ma alla autorità giudiziaria ordinaria, alla quale è

pure devoluta la competenza a disporre fino alla sentenza definitiva

la sospensione dell'efficacia del provvedimento di reiezione della

domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il

servizio civile (art. 5, comma 4), risulta quanto mai evidente che la

scelta del legislatore è stata quella di unificare sul piano della

giurisdizione l'intero fenomeno dell'obiezione e di conferire alle

manifestazioni della coscienza un unitario statuto giurisdizionale,

destinato ad esercitare la propria capacità di attrazione tutte le

volte in cui tali diritti vengano comunque evocati dal cittadino per

resistere alla richiesta di adempiere all'obbligo di prestare il

servizio militare.

Questa scelta non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della

Costituzione. Se è vero che questa disposizione non contiene alcuna

clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali

militari in tempo di pace e non proibisce al legislatore di estendere

la giurisdizione del giudice ordinario quando sussistano interessi

valutati non irragionevolmente come preminenti, l'unificazione sotto

la giurisdizione del giudice ordinario di tutta la materia

dell'obiezione di coscienza, anche per gli aspetti che per l'innanzi

erano affidati alla cognizione del giudice militare o di quello

amministrativo, rientra appieno nella discrezionalità del

legislatore e non può essere tacciata di irragionevolezza.

5. - Una volta escluso che l'art. 14, comma 3, della legge n. 230

del 1998 contraddica ai principi che nell'art. 103, terzo comma,

della Costituzione, presiedono al riparto delle due giurisdizioni,

ordinaria e militare, cade l'ulteriore censura, invero priva di

autonomia concettuale, rivolta nelle ordinanze di remissione, contro

il medesimo art. 14, sul parametro dell'art. 3 della Costituzione. La

diversità di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati

di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli

di mancanza alla chiamata non è priva di un fondamento

giustificativo, ravvisabile, appunto, nell'esigenza di approntare uno

statuto giurisdizionale unitario per il fenomeno dell'obiezione di

coscienza. Né, infine, possono essere condivisi i rilievi che il

tribunale militare di Padova avanza alla luce dell'art. 25, primo

comma, della Costituzione: i militari che incorrono nel reato di

rifiuto di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998 non

vengono, dalla disposizione censurata, distolti dal loro giudice

naturale. Per essi il giudice naturale, precostituito per legge, a

seguito della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, è il

giudice ordinario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme

in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte militare

d'appello, sezione distaccata di Verona, e, in riferimento agli

artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal

tribunale militare di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente: Guizzi

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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