Corte costituzionale

Ordinanza n. 564/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 (Disposizioni per il controllo delle armi),

promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1983 dal Tribunale di

Velletri, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Velletri con l'ordinanza in epigrafe,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1974,

n. 497 (Disposizioni per il controllo delle armi), nella parte in cui

assoggetta alle medesime pene chi, "privo di qualificazioni personali

e provvedimenti autorizzativi", rechi con sé un'arma e chi,

autorizzato, rechi un'arma fuori dal territorio cui l'autorizzazione

si riferisce (vigile urbano);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato;

Considerato che l'imputato, pur essendo munito d'autorizzazione a

portare con sé armi nel territorio del Comune presso il quale

prestava servizio, ha tenuto con sé l'arma fuori dal predetto

territorio;

che non risultano esistenti ragioni per le quali lo stesso

imputato possa ritenersi essere stato autorizzato a portare armi

fuori dal predetto territorio;

che la situazione di chi "privo di qualificazioni personali e

provvedimenti autorizzativi" porta con sé armi non è diversa da

quella di chi, autorizzato a portare armi entro un determinato

territorio, esorbiti dai limiti spaziali della predetta

autorizzazione;

che, di conseguenza, situazioni identiche od analoghe possono

essere unitariamente disciplinate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Velletri

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:564 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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