Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,

10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la

criminalità) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1976 dal tribunale di Brindisi

nel procedimento penale a carico di Tetesi Antonio, iscritta al n. 409

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 177 del 7 luglio 1976;

2) cinque ordinanze emesse il 20 e il 27 maggio, il 10 giugno ed il

31 ottobre 1977 e il 3 aprile 1978 dal tribunale di Belluno, nei

procedimenti penali a carico, rispettivamente di Case Mario ed altro,

Zanzottera Guido, Costa Pietro, Sacchet Osvaldo e Penzo Franco,

iscritte ai nn. 396, 339 e 465 del registro ordinanze 1977 e ai nn. 222

e 512 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 286 del 19 ottobre 1977, n. 265 del 28 settembre

1977, n. 334 del 7 dicembre 1977, n. 186 del 5 luglio 1978 e n. 17 del

17 gennaio 1979;

3) ordinanza emessa il 25 ottobre 1979 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Merlino Angela ed altri, iscritta al n.

787 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 357 del 31 dicembre 1980;

4) ordinanza emessa il 4 febbraio 1980 dal tribunale di Grosseto

nel procedimento penale a carico di Squarcia Giuliano ed altro,

iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 14 maggio 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nelle parti relative alla misura delle pene detentive

comminate per i reati di detenzione e porto illegali di "armi comuni da

sparo", il Tribunale di Brindisi, nel corso di un procedimento penale a

carico di Tetesi Antonio, con ordinanza 23 febbraio 1976 ha sottoposto

al giudizio di questa Corte gli artt. 10, 12 e 14 della legge 14

ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità). Di fronte al

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione - si

rileva nell'ordinanza - non si giustifica che tali pene, sia riguardo

al minimo ("mesi otto, e, rispettivamente, un anno e quattro mesi di

reclusione"), sia riguardo al massimo, siano superiori a quelle che

l'art. 23, commi terzo e quarto, della legge 18 aprile 1975, n. 110

(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle

armi, delle munizioni e degli esplosivi), a sua volta prevede per le

ipotesi (secondo il tribunale sicuramente più gravi) della detenzione

e del porto d'armi da sparo "clandestine" (quali, secondo quanto

previsto al primo comma dello stesso art. 23, vanno considerate le armi

da sparo "non catalogate" o "sprovviste dei prescritti numeri,

contrassegni e sigle"). In base al richiamato principio costituzionale

della eguaglianza, infatti, "come a situazioni eguali debbono

corrispondere eguali diritti ed eguale tutela giurisdizionale, così ad

uno stesso fatto, ritenuto penalmente illecito, non può che

corrispondere una sanzione meno severa nell'ipotesi attenuata e una

sanzione più severa nell'ipotesi aggravata". Non conformi a tali

esigenze le norme impugnate sarebbero perciò - secondo il giudice a

quo - in contrasto col precetto costituzionale.

Adempiute le formalità di rito, dinanzi alla Corte è intervenuta,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,

secondo la quale, dato che le imputazioni di cui il su nominato Tetesi

è chiamato a rispondere nel processo a quo, consistono in due

contravvenzioni, previste dal codice penale agli artt. 697 (detenzione

abusiva di armi) e 699 (porto abusivo di armi), punibili, tutt'al più,

con l'arresto, non si comprenderebbe come esse consentano di proporre

la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale.

Probabilmente - soggiunge l'Avvocatura - altri sono i reati che il

giudice a quo ritiene debbano essere contestati all'imputato, ma ciò

non risulta in alcun modo, né dai capi di imputazione, né dagli atti

processuali. I quali dovrebbero, quindi, essere restituiti al

tribunale, perché, sul punto relativo alla rilevanza della proposta

questione, dia la necessaria - e allo stato mancante - motivazione.

2. - Una questione del tutto analoga, sempre in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, ma nei confronti, oltre che degli artt.

10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974, dell'art. 9 della stessa legge

(riguardante la "cessione" di armi), è stata altresì sollevata, su

istanza della difesa e concorde richiesta del pubblico ministero, con

due ordinanze, di motivazione pressoché identica, del tribunale di

Belluno, emesse, in data 20 e 27 maggio 1977, nel corso di altrettanti

procedimenti penali, a carico di Case Mario e Biasuz Roberto, e,

rispettivamente, di Zanzottera Guido.

La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale - afferma in

entrambe le ordinanze il giudice a quo - è rilevante ai fini della

decisione del procedimento penale. Quanto alla non manifesta

infondatezza del dubbio stesso, riguardo agli artt. 10, 12 e 14 della

legge n. 497 (detenzione e porto di armi), i motivi accolti dal

tribunale di Belluno ricalcano quelli esposti nella su riferita

ordinanza - alla quale viene fatto esplicito richiamo - del tribunale

di Brindisi. Inoltre, per quel che particolarmente attiene alla

cessione illegale - prevista, riguardo alle armi comuni da sparo,

dall'art. 9 -il giudice a quo osserva che anche rispetto a questa

ipotesi (sia pure limitatamente alla pena pecuniaria) la norma

impugnata rivela una maggiore ingiustificata severità, rispetto alla

sanzione comminata dall'art. 23, comma secondo, della legge n. 110 del

1975, per quella, indubbiamente più grave, della cessione di armi

"clandestine".

Intervenuta, anche in questi giudizi, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la

questione sollevata sia dichiarata priva di fondamento. Le fattispecie

delittuose poste a raffronto agli effetti della loro gravità e in

relazione alle conseguenti pene per esse rispettivamente previste, sono

del tutto differenti: quelle di cui agli artt. 10 e 12 della legge n.

497, concernenti le "armi da guerra" e rese valide per le "armi comuni

da sparo" dal successivo art. 14, si riferiscono, rispettivamente, alla

detenzione ed al porto di armi, la cui illiceità deriva dalla carenza

dei prescritti titoli di polizia. Le disposizioni dell'art. 23, terzo e

quarto comma, della legge n. 110, presuppongono, invece, l'esistenza

dell'autorizzazione di p.s. per la detenzione e per il porto (come

dimostra la previsione di revoca dell'autorizzazione e di confisca

delle armi, di cui al quinto comma dello stesso art. 23), e l'illiceità

è in sostanza riferibile solo al tipo dell'arma posseduta. Secondo

l'Avvocatura non è, quindi, irrazionale, che il legislatore abbia

ritenuto una certa condotta più grave, allorché si riferisca ad armi

per le quali la detenzione ed il porto mancano dei prescritti titoli di

polizia, e meno grave quando invece si riferisca ad armi cosiddette

"clandestine" ma autorizzate. Un problema di politica legislativa -

quale sarebbe quello in tal modo risolto dal legislatore - non può

essere confuso con un problema di legittimità costituzionale.

3. - In base a motivi del tutto identici a quelli addotti nelle

precedenti ordinanze, la medesima questione, in relazione all'art. 23,

comma terzo, della legge n. 10 del 1975, e all'art. 3, comma primo,

della Costituzione, nei confronti dei soli artt. 10 e 14 della legge n.

497 del 1974, è stata ritenuta non manifestamente infondata dal

tribunale di Belluno anche in altre tre ordinanze, emesse il 10 giugno

e il 31 ottobre 1977, e il 3 aprile 1978, nel corso di altrettanti

procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Costa Pietro, Sacchet

Osvaldo e Penzo Franco.

In nessuno dei giudizi promossi con le tre suindicate ordinanze si

sono avute costituzioni di parti private o interventi del Presidente

del Consiglio dei ministri.

4. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e

14 della legge n. 497 del 1974, nella parte in cui puniscono la

detenzione illegale di armi non considerate clandestine, più

gravemente di quanto faccia per le armi clandestine l'art. 23 della

legge n. 110 del 1975, è stata ritenuta non manifestamente infondata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e rilevante nella

fattispecie, anche in una ordinanza, emessa il 4 febbraio 1980 dal

tribunale di Grosseto.

Secondo il tribunale "non può non cogliersi l'evidente

sperequazione di trattamento riservata alle due diverse fattispecie,

nelle quali quella oggettivamente più grave è punita con pena più

lieve, onde il giudice, pur muovendo dalla pena minima edittale, è

costretto ad infliggere all'imputato del reato di cui agli artt. 10 e

14 della legge n. 497 del 1974, una pena maggiore di quella che, per

una violazione più grave, può essere nel minimo inflitta a chi

risponda del reato di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975".

La questione è stata sollevata, su eccezione della difesa, nel

corso di un procedimento a carico di Squarcia Giuliano e Serafino

Vincenzo, chiamati a rispondere, in concorso fra loro, secondo quanto

risulta dalla stessa ordinanza, della detenzione di un'arma da essi mai

denunciata.

5. - Le suindicate disposizioni degli artt. 10 e 14 della legge n.

497 del 1974 sono state impugnate anche con una ordinanza, in data 25

ottobre 1979, del tribunale di Milano. La questione è stata sollevata,

su eccezione della difesa di uno degli imputati, Merlino Angela, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nel corso di un procedimento

penale, nel quale alla stessa Merlino e ad Agresta Giovanni erano stati

contestati, con altri, i reati previsti e puniti dagli artt. 10 e 14

della legge n. 497 del 1974, e 23, comma secondo, della legge n. 110

del 1975, per avere, in concorso fra loro, "illegalmente detenuto una

pistola Browning 7,65, con la matricola abrasa, e perciò da ritenersi

arma clandestina".

Nell'ordinanza di rinvio - premesso che, pur essendo prerogativa

del legislatore stabilire, in base a scelte di politica criminale, la

misura della pena nelle singole fattispecie, l'uso di tale potere

discrezionale deve ispirarsi al rispetto del generale principio di

ragionevolezza e dei principi costituzionali - si osserva che senza

dubbio la detenzione di arma "clandestina" è fatto di più grave

entità, sotto ogni profilo, rispetto alla detenzione di arma comune, e

pertanto non appare ragionevole aver previsto, per la prima ipotesi,

sanzioni penali più lievi, nel minimo e nel massimo, di quelle

previste per la seconda. In ciò, secondo il giudice a quo, il

denunciato contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione, in

base al quale, come situazioni identiche devono avere una eguale

disciplina, così situazioni penalmente rilevanti, fra loro diverse,

devono essere sanzionate in modo da rispettare il principio che a fatto

più grave corrisponda una misura afflittiva più severa e a fatto meno

grave una più lieve sanzione.

Né varrebbe obiettare - prosegue l'ordinanza - che, essendo

diversi gli interessi protetti dalle due normative in questione, le due

previsioni criminose, in conseguenza di tale diversa oggettività

giuridica, potrebbero tra loro concorrere. Si tratta, infatti, di una

interpretazione, come tale pur sempre opinabile, alla quale non è

stata forse estranea la necessità di superare la irrazionalità del

trattamento punitivo adottato dal legislatore. Comunque - si aggiunge -

proprio la possibilità di interpretazioni diverse comporta la

disparità di trattamento di fattispecie uguali.

Oltre che non manifestamente infondata, per le ragioni suesposte,

la questione appare al tribunale rilevante, nel caso di specie,

"nonostante che l'imputata - così testualmente l'ordinanza - debba

rispondere non di detenzione di arma comune, bensì di detenzione di

arma clandestina". "L'imputata, infatti - prosegue il giudice a quo -

dovendo rispondere, allo stato, dei due reati a lei contestati in

concorso, potrebbe subire, in caso di condanna, pregiudizio in

conseguenza dell'esercizio del potere discrezionale, demandato al

giudice ex art. 81 cod. pen., nella determinazione concreta della

pena".

6. - Nel giudizio promosso dal tribunale di Grosseto, ed in quello

promosso dal tribunale di Milano, non si sono avute costituzioni di

parti private, o interventi del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. - Alla pubblica udienza del 6 ottobre 1982, dopo che il giudice

Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato

Giorgio Azzariti ha insistito per la restituzione degli atti al giudice

a quo nel giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Brindisi,

e per la dichiarazione di non fondatezza delle questioni deferite con

le due ordinanze del tribunale di Belluno, nei cui giudizi è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le otto ordinanze di cui in narrativa deferiscono alla Corte

questioni di legittimità costituzionale, in parte identiche in parte

connesse, aventi ad oggetto gli artt. 9, 10, 12 e 14 della legge 14

ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), nelle parti

relative alla misura delle pene previste per i delitti di cessione

senza licenza dell'autorità, detenzione illegale e porto illegale in

luogo pubblico o aperto al pubblico, di armi comuni da sparo.

Pertanto, i relativi giudizi vengono riuniti per esser decisi con

unica sentenza.

2. - Nell'ordinanza del tribunale di Brindisi la rilevanza nel

giudizio a quo della sollevata questione è affermata apoditticamente,

senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie, come giustamente

eccepisce l'Avvocatura dello Stato. La stessa carenza in punto di

rilevanza è dato riscontrare nelle cinque ordinanze del tribunale di

Belluno. Deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di

questa Corte (si vedano, da ultimo, le sentenze n. 201 del 1981 e nn.

108, 109 e 158 del 1982), dichiararsi la inammissibilità delle

proposte questioni.

3. - Con le due rimanenti ordinanze, dei tribunali di Grosseto e di

Milano, viene sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della

legge n. 497 del 1974 (rectius, degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre

1967, n. 895, nei testi rispettivamente sostituiti dagli artt. 10 e 14

della legge n. 497 del 1974), nella parte in cui puniscono la

detenzione illegale di armi comuni da sparo, più severamente di quanto

il comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, preveda

per la detenzione di armi considerate "clandestine" a norma del comma

primo dello stesso articolo. In ciò i giudici a quibus ravvisano una

sperequazione di trattamento, in quanto la detenzione di "arma

clandestina" sarebbe fatto di più grave entità rispetto alla

detenzione illegale di arma comune, e pertanto non apparirebbe

ragionevole che il legislatore abbia previsto, per la prima ipotesi,

sanzioni penali più lievi di quelle previste per la seconda.

4. - La questione non è fondata.

Giova premettere che la Corte di cassazione ha più volte affermato

che le norme, che i giudici a quibus hanno posto a raffronto nelle

ordinanze di rimessione, prevedono due condotte criminose, diverse e

compatibili, in quanto violatrici di due distinti precetti legislativi,

ispirati da ragioni ed esigenze diverse. La illegalità della

detenzione dell'arma comune da sparo, prevista dal combinato disposto

delle impugnate norme, deriva dall'aver omesso la denuncia dell'arma

detenuta, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 38 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno

1931, n. 773: obbligo preordinato acché l'Autorità di pubblica

sicurezza abbia tempestiva conoscenza delle persone che detengono armi

e dei luoghi dove queste sono custodite. La normativa dettata per le

armi "clandestine" soddisfa, invece, l'esigenza che tutte le armi

comuni da sparo esistenti nello Stato siano "catalogate" e munite dei

prescritti segni di identificazione, allo scopo di render possibile il

controllo sulla singola arma, nell'ambito di iniziative adottate - come

sottolineato nei lavori parlamentari relativi alla legge n. 110 del

1975 - per corrispondere a "precise istanze di difesa e di sicurezza

sociale diffusamente avvertite in relazione al ripetersi di fenomeni

criminosi particolarmente gravi". Ben può darsi, dunque, che s'incorra

nella violazione soltanto dell'una o soltanto dell'altra norma, a

seconda che si detenga, senza averne fatto denuncia, un'arma

regolarmente catalogata e munita dei prescritti contrassegni, o si

detenga un'arma, della quale sia stata fatta denuncia, ma che va

considerata "clandestina", perché il suo prototipo non è stato

iscritto nel catalogo nazionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 110

del 1975, o perché sprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle

sigle di cui all'art. 11 della stessa legge. E può darsi, invece, che

s'incorra nella violazione di ambo le norme, detenendo, senza averne

fatto denuncia, un'arma "clandestina"; nel qual caso si configura un

concorso formale di reati, avendo la Corte di cassazione ritenuto

inapplicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., in

quanto la tutela giuridica e l'oggettività dei fatti incriminati sono

diverse ed autonome.

Alla luce della richiamata costante giurisprudenza, non appare

viziata da irrazionalità la scelta operata dal legislatore, che

riguardo a due distinte condotte criminose, ha considerato, nella

discrezionalità delle valutazioni di sua competenza, più grave la

detenzione di arma non denunciata rispetto alla detenzione di arma

denunciata ma "clandestina", ed ha conseguentemente riservato al primo

reato un trattamento penale più severo di quello comminato per il

secondo; fermo restando il loro concorso formale, qualora si tratti di

detenzione di arma non denunciata e "clandestina".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 409 R.O. 1976, 339, 396 e

465 R.O. 1977, 222 e 512 R.O. 1978, 157 e 787 R.O. 1980,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con le ordinanze del 23 febbraio 1976 (n. 409 R.O. 1976) del tribunale

di Brindisi, del 20 maggio (n. 396 R.O. 1977), 27 maggio (n. 339 R.O.

1977), 10 giugno (n. 465 R.O. 1977) e 31 ottobre 1977 (n. 222 R.O.

1978), nonché del 3 aprile 1978 (n. 512 R.O. 1978) del tribunale di

Belluno, degli artt. 9, 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497

(Nuove norme contro la criminalità);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le

ordinanze del 25 ottobre 1979 (n. 787 R.O. 1980) del tribunale di

Milano, e del 4 febbraio 1980 (n. 157 R.O. 1980) del tribunale di

Grosseto, degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497

(Nuove norme contro la criminalità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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