Art. 29 — Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato

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In caso di mancata o di infedele denunzia l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denunzia avrebbe dovuto essere presentata o e' stata presentata la denunzia infedele. L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata. Col decorso di tre anni computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva della imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta. L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 22 febbraio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art29 · fonte del testo

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