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Tributario
Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi
Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2026
- Articoli
- 39
- Versioni storiche
- 106
Titolo I — Delle imposte sulle assicurazioniartt. 1-12
- Art. 1Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A): a) le…
- Art. 1-bisImposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti)
- Art. 2IL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
- Art. 2-bis(Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione)
- Art. 3Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni…
- Art. 4Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di…
- Art. 4-bisImposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi)
- Art. 5Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge…
- Art. 6Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, e'…
- Art. 6-bis(Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1
- Art. 7Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite…
- Art. 8Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o…
- Art. 9(Denuncia e versamenti)
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 11Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati ed aventi sede in Italia con…
- Art. 12Gli assicuratori e i loro agenti ed incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed…
Titolo II — Delle imposte sui contratti di rendita vitaliziaartt. 13-15abrogato
Titolo III — Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitaliziaartt. 16-23
- Art. 16Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le…
- Art. 17Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le…
- Art. 18E' fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare…
- Art. 19Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di…
- Art. 20Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro…
- Art. 21I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono…
- Art. 22Per la liquidazione delle imposte previste dalla presente legge relative a contratti…
- Art. 23Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private…
Titolo IV — Delle sanzioniartt. 24-26
Titolo V — Disposizioni per la risoluzione delle controversie, per la riscossione coattiva e per l'accertamento delle violazioni e la reciproca assistenza fra gli stati membri dell'unione europeaartt. 27 – 28-bis
- Art. 27Per la risoluzione, in via amministrativa in via giudiziaria, delle controversie relative…
- Art. 28COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
- Art. 28-bis(Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). 1.L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Titolo VI — Della prescrizioneartt. 29-30
Titolo VII — Disposizioni finali e transitorieartt. 31-34
- Art. 31Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di…
- Art. 32Le imposte stabilite dalla tariffa allegata alla presente legge per le assicurazioni…
- Art. 33Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si…
- Art. 34Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, 3281, e delle…
