Art. 28-bis — (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). 1.L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Testo vigente dal 8 novembre 2005 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art28bis · fonte del testo

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