Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

  • a)siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni;
  • b)abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in ((almeno quattro Paesi stranieri)); 3
  • c)dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
  • d)perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

3

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."

Testo vigente dal 30 marzo 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 221/2003

    Questione infondata
    24 giugno 2003

    Nel giudizio in via principale, la censura sull'intero testo della legge va letta nel complessivo contesto del ricorso, poiché si limita a esporre in sintesi una doglianza che viene poi rivolta contro disposizioni determinate: è perciò a queste che deve farsi riferimento per individuare l'oggetto della questione di costituzionalità. - In termini, citata la sentenza n. 317/2001.

    Art. 2 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale · Art. 3 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale · Art. 14 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale · Art. 15 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 30 marzo 2019. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno tolto: otto aggiunto: quattro Paesi stranieri;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art2 · fonte del testo

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