Gli istituti di patronato possono altresi' svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:

  • a)in favore di soggetti privati e pubblici, attivita' di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanita', diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalita' di esercizio delle predette attivita' e' approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;
  • b)le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
  • c)in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015. 3. Gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attivita' di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali e' ammessa l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio e' adeguato ogni quattro anni

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 1 gennaio 2015. 192 parole tolte, 430 parole aggiunte in 4 capoversi.

Gli istituti di patronato possono altresi' svolgere senza scopo di lucro tolto: attivita' di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnicaaggiunto: , in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:

a) in favore tolto: dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini aggiunto: di soggetti privati e pubblici, attivita' di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di tolto: sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercatoaggiunto: : previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, tolto: risparmio previdenziale aggiunto: sanita', diritto di famiglia e delle successioni tolto: e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articoloaggiunto: , diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalita' di esercizio delle predette attivita' e' approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;

b) tolto: in aggiunto: le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi tolto: comunitari, aggiunto: dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e tolto: della previdenza sociale aggiunto: delle politiche sociali, da emanare entro tolto: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza socialetolto: . In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a),aggiunto: ;

aggiunto: c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgeretolto: , anche mediante stipula di convenzione, attivita' finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonche' stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale gia' costituiti aggiunto: attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Gli istituti di patronato tolto: svolgono aggiunto: possono svolgere, ai sensi tolto: dell'articolo 24 del decreto legislativo tolto: 19 settembre 1994 aggiunto: 9 aprile 2008, n. tolto: 626, e successive modificazioni, aggiunto: 81, attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, tolto: emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e tolto: della previdenza sociale aggiunto: delle politiche sociali, da emanare entro tolto: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli aggiunto: il 30 giugno 2015. 3. Gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attivita' di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale tolto: da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.aggiunto: , sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali e' ammessa l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio e' adeguato ogni quattro anni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art10 · fonte del testo

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