Puglia, il codice regionale non può essere una condizione per avere il CIN degli affitti turistici

Con la sentenza n. 163 del 2026 la Corte costituzionale ha accolto in gran parte il ricorso del Governo contro la legge della Puglia n. 15 del 2025. Cadono la regola che rendeva il codice identificativo regionale (CIR) un passaggio obbligato per ottenere il codice nazionale (CIN), le «limitazioni» comunali ai cambi di destinazione d'uso semplificati e due norme regionali sulle concessioni d'acqua.

· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura

Un casco giallo e dei progetti arrotolati
Immagine generata con IA
In questo articolo
  1. Il codice regionale e il codice nazionale
  2. Cosa ha deciso la Corte sul CIR
  3. I cambi di destinazione d'uso
  4. Le concessioni d'acqua
  5. Cosa cambia

Con la sentenza n. 163 del 2026, decisa l'8 luglio e depositata l'8 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime quattro disposizioni della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15. Era una legge sul riconoscimento di debiti fuori bilancio, che conteneva anche «disposizioni diverse» su turismo, edilizia e acque. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri. La Regione non si è costituita in giudizio.

La parte con più effetti pratici riguarda chi affitta case ai turisti o gestisce una struttura ricettiva in Puglia.

Il codice regionale e il codice nazionale

Dal 2023 lo Stato assegna un codice identificativo nazionale, il CIN, alle case date in locazione breve o per finalità turistiche e alle strutture alberghiere ed extralberghiere. Lo prevede l'art. 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023. Il codice viene assegnato dal Ministero del turismo con una procedura automatizzata.

La legge pugliese aveva riscritto l'art. 10-ter della legge regionale n. 49 del 2017. Il nuovo testo istituiva una banca dati regionale che attribuisce un codice identificativo regionale, il CIR, dopo una registrazione su una piattaforma telematica. E stabiliva che il CIR fosse «propedeutico» all'ottenimento del CIN. In pratica, in Puglia non si poteva avere il codice nazionale senza prima avere quello regionale.

Cosa ha deciso la Corte sul CIR

La Corte ha dato ragione al Governo. La materia è la «tutela della concorrenza», che l'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), riserva allo Stato. Fissare le condizioni per entrare in un mercato rientra in questa materia, anche quando tocca il turismo, che di regola spetta alle regioni.

La sentenza ricorda che, per la concorrenza, una disciplina uniforme è «un bene in sé», perché regole regionali diverse creano barriere fra un territorio e l'altro. E richiama la sentenza n. 179 del 2022, secondo cui la banca dati statale delle strutture ricettive serve a tutelare i consumatori e a contrastare l'evasione fiscale.

Il punto decisivo è questo. Un registro regionale con un proprio codice può esistere accanto a quello statale. Quello che la Regione non può fare è rendere il proprio codice una condizione per ottenere il CIN: così aggiunge un onere a carico degli operatori locali e cambia le condizioni di accesso al mercato che lo Stato fissa in modo uniforme.

Per questo l'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale è stato dichiarato illegittimo per intero.

I cambi di destinazione d'uso

Il Governo contestava anche alcune modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 sui titoli edilizi e sui cambi di destinazione d'uso.

Il riferimento statale è l'art. 23-ter del testo unico dell'edilizia, modificato dal decreto-legge n. 69 del 2024. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater rendono sempre possibili alcuni cambi d'uso della singola unità immobiliare. I piani urbanistici dei comuni possono fissare solo «condizioni».

La norma pugliese diceva che queste regole statali prevalgono sui piani urbanistici più vecchi, ma faceva «salve le limitazioni» ai cambi d'uso che i comuni possono stabilire per ragioni di salute, sicurezza, ambiente, paesaggio, decoro urbano e simili.

La Corte richiama la propria sentenza n. 61 del 2026. Le «condizioni» sono misure specifiche e non ostative. Le «limitazioni» sono un concetto più ampio, che incide di più sul diritto di proprietà. Lasciare ai comuni la possibilità di porre limitazioni contrasta con l'art. 23-ter. È stato quindi dichiarato illegittimo l'art. 11, comma 1, lettera d), della legge regionale, ma solo per le parole «Fatte salve le limitazioni di cui al comma 5».

Sulle altre due modifiche edilizie, le lettere b) e c) dello stesso articolo, il ricorso è stato giudicato inammissibile. Secondo la Corte, il Governo non ha spiegato in modo chiaro in che cosa la norma regionale contrastasse con quella statale.

Le concessioni d'acqua

Le ultime due disposizioni riguardano la legge regionale n. 7 del 2025 sull'uso delle acque.

La prima escludeva il parere vincolante dell'Autorità di bacino per le concessioni di derivazione a uso idroelettrico. L'art. 96 del codice dell'ambiente lo richiede invece per tutte le derivazioni, grandi e piccole, senza eccezioni.

La seconda toglieva la parola «massima» dalla durata di quindici anni delle concessioni di grandi derivazioni a uso industriale. La durata diventava fissa. L'art. 21 del testo unico delle acque prevede invece una durata «non superiore ad anni quindici», e quindi lascia all'amministrazione la possibilità di fissarne una più breve.

Con la legge regionale 23 giugno 2026, n. 8, la Puglia aveva già corretto entrambe le norme. La Corte, però, non ha chiuso il giudizio: non c'erano elementi per escludere che le norme fossero state applicate prima della correzione. Nel merito le ha dichiarate illegittime per violazione della competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente.

Cosa cambia

Per chi affitta case ai turisti o gestisce una struttura ricettiva in Puglia, il codice regionale non è più un passaggio obbligato per ottenere il CIN. La banca dati regionale e il CIR, in sé, non sono stati toccati dalla Corte, che ha ammesso la coesistenza dei due registri: è caduta solo la parte che legava l'uno all'altro.

Per i cambi di destinazione d'uso semplificati, i comuni pugliesi potranno fissare condizioni, non limitazioni.

Le norme dichiarate illegittime perdono efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, come prevede l'art. 136 della Costituzione.

Il giorno dopo il deposito di questa decisione, con la sentenza n. 164 del 2026, la Corte si è occupata anche della legge dell'Emilia-Romagna sugli affitti brevi.

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