Art. 54-bis — Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità

[1]Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[2]62

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

62

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio - 6 luglio 2026, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 08/07/2026, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che - nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione - «non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»".

Testo vigente dal 9 luglio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/2026

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 2026

    Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. (Precedenti: S. 164/2025 - mass. 47172; S. 7/2024 - mass. 45942; S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142; S. 5/2000 - mass. 25117; S. 89/1996).Ai fini dell’ammissibilità della questione, è necessario che il giudice a quo, nel denunciare un trattamento differenziato di situazioni asseritamente uguali, indichi con sufficiente precisione quali sarebbero le situazioni eguali cui corrisponderebbe una disciplina diversa.(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 54-bis cod. comunicazioni elettroniche, nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso prevista dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927. Il rimettente, limitandosi a richiamare come termine di raffronto la realizzazione di altre opere pubbliche, senza assumere una specifica disciplina come tertium comparationis, non indica un termine di paragone adeguato e omogeneo alla stregua del quale valutare la denunciata disparità di trattamento).

    Art. 54-bis Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 44 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 45 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 46 Codice delle comunicazioni elettroniche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2024 al 9 luglio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio - 6 luglio 2026, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 08/07/2026, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che - nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione - «non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art54bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari