Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento incompatibile con quelle della presente legge. 2 Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro per la sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1985, n. 103

2

Il D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1985, n. 103 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che l' articolo 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349 va inteso nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme gia' corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 891/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    L'art. 11, secondo comma, prima parte, della legge 29 giugno 1977, n. 349, stabilendo che gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai "compiti" che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche, lungi dal porre a carico degli ordini stessi prestazioni di fare decise da altri soggetti, si limita a prevedere che, attraverso le convenzioni uniche, siano specificati ed articolati "compiti" degli ordini, già rientranti tra le funzioni per legge loro attribuite. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, prima parte della legge 29 giugno 1977, n. 349).

    Art. 8 Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria · Art. 9 Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria · Art. 11 Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 gennaio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1977 al 28 gennaio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1985, n. 103

    Il D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1985, n. 103 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che l' articolo 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349 va inteso nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme gia' corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

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urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art11 · fonte del testo

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