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Miscellanea
Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria
Legge 29 giugno 1977, n. 349
- Aggiornato al
- 28 gennaio 1985
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1A far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza…
- Art. 2A decorrere dal 1 luglio 1977, i commissari straordinari di cui all'articolo 12-bis della…
- Art. 3Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al…
- Art. 4E' istituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome…
- Art. 5Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni…
- Art. 6Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni…
- Art. 7Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente…
- Art. 8Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri per la sanita', per…
- Art. 9Per le categorie mediche le convenzioni uniche devono prevedere la disciplina unitaria…
- Art. 10Nel caso di mancata osservanza del disposto del secondo comma dell'articolo 8, i collegi…
- Art. 11Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264…
- Art. 12Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, cosi' come…
- Art. 13A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennita' equiparativa, istituita con la legge 21…
- Art. 14I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell'articolo 13, alle province e agli…
- Art. 15La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella…
