Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, cosi' come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e' abrogato e sostituito dal seguente: "E' garantito il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonche' per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'". La nullita' degli accordi che riconoscono anzianita' di servizio convenzionale, di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, si applica agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.

Testo vigente dal 30 giugno 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art12 · fonte del testo

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