Corte costituzionale

Ordinanza n. 891/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo

comma, 9, secondo comma, nn. 6 e 11, secondo comma, primo periodo,

della legge 29 giugno 1977, n. 349 ("Norme transitorie per il

trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti

mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il

personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria,") promosso

con ordinanza emessa il 29 settembre 1979 dal T.A.R. del Lazio sui

ricorsi proposti dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani ed

altri e l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 570 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 284 dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Nazionale Medici

Condotti della Federazione italiana Medici Mutualistici, della

Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dell'I.N.A.M., delle

Regioni Veneto, Toscana, Umbria e Lombardia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -

nel corso di un giudizio instaurato dal Sindacato Nazionale Autonomo

Medici Italiani ed altri, contro l'I.N.A.M. ed altri, per

l'annullamento delle delibere con le quali i commissari liquidatori

dei soppressi enti mutualistici di assistenza sanitaria hanno

recepito l'Accordo Nazionale tipo per la disciplina dei rapporti

convenzionali con i medici generici e pediatri - ha, con ordinanza

emessa il 29 ottobre 1979, sollevato, in riferimento agli artt. 3,

18, 23, 32, 36 e 39 Cost., questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 8, comma primo, 9, comma secondo, n. 6, ed 11, comma

secondo, primo periodo, della legge 29 giugno 1977 n. 349 ('Norme

transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già

esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione di

convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla

riforma sanitaria');

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 8, comma primo della

legge 29 giugno 1977 n. 349, che prevede la stipula di un accordo

nazionale tipo tra una delegazione pubblica (Ministri della sanità e

del Lavoro e Regioni) e le "organizzazioni sindacali a carattere

nazionale più rappresentative di ciascuna categoria" di sanitari

libero- professionisti convenzionati con gli enti pubblici erogatori

dell'assistenza sanitaria (medici generici, specialisti, medici

ambulatoriali, titolari di farmacie, biologi, appartenenti alle

categorie sanitarie ausiliarie) "per la disciplina normativa e del

trattamento economico delle categorie medesime", contrasta con il

principio di libertà di associazione sindacale (artt. 39 e 18

Costituzione), garantita a tutti i lavoratori e non già solo a

quelli subordinati, in quanto privilegia nella partecipazione alle

trattative e alla stipulazione dell'accordo (efficace nei confronti

di tutti gli appartenenti alla categoria) associazioni non

riconosciute mediante registrazione, e scelte con criteri

approssimativi dalla stessa Pubblica Amministrazione, con la

conseguenza che l'influenza delle singole organizzazioni sindacali

non sarebbe proporzionale alla rappresentatività di esse;

che, altresì, secondo il T.A.R. Lazio, l'art. 9, comma secondo,

n. 6 della legge 29 giugno 1977 n. 349, che rimette all'accordo

nazionale tipo la determinazione del trattamento economico "a seconda

della quantità e qualità del lavoro prestato", mediante tariffe

socio- sanitarie costituite da un compenso globale annuo per

assistito integrabile per i pediatri e per essi soli, contrasta:

a) con gli artt. 32 e 36 Cost., in quanto la fissazione di una

retribuzione "capitaria" svincolata dall'intensità dell'attività

professionale prestata, non sembra applicare il principio (peraltro

enunciato nella stessa norma) della proporzionalità della

retribuzione e non appare suscettibile di garantire una effettiva

tutela della salute;

b) con l'art. 3 Cost. in quanto, la precisazione, per i soli

pediatri, di una integrazione della remunerazione capitaria, porrebbe

una ingiustificata disparità di trattamento tra medici generici e

pediatri;

che, infine, ad avviso dello stesso T.A.R., l'art. 11, secondo

comma, prima parte della legge 29 giugno 1977 n. 349, che pone a

carico degli Ordini e collegi professionali l'obbligo di dare

esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni

uniche, contrasta con l'art. 23 Costituzione, in quanto imporrebbe

agli ordini professionali sanitari prestazioni di fare decise da

altri soggetti con incidenza di carattere patrimoniale, senza

rispettare il principio della riserva relativa, poiché la legge non

detta i limiti da osservarsi nella stipulazione dell'accordo;

che si sono costituiti nel giudizio davanti a questa Corte il

Commissario liquidatore dell'INAM, la Regione Lombardia, la Regione

Veneto, la Federazione italiana medici mutualistici, l'Associazione

nazionale medici convenzionati, la Federazione italiana medici

pediatri (quest'ultima fuori termine), chiedendo che le questioni

siano dichiarate non fondate;

che, si è costituita in giudizio la Regione Toscana,

sostenendo, in primo luogo, l'irrilevanza delle questioni sollevate

in quanto il giudice a quo non avrebbe giurisdizione sulle

convenzioni mutualistiche che costituirebbero una particolare forma

di contratto di diritto privato cui i singoli medici possono

volontariamente aderire mediante richiesta di iscrizione negli

appositi elenchi, e, in secondo luogo, l'infondatezza delle questioni

sollevate;

che anche la Regione Veneto ha preliminarmente eccepito

l'irrilevanza della questione relativa all'art. 8, primo comma, della

legge n. 349 del 1977, richiedendo il giudizio a quo, non tanto

l'accertamento della legittimità o meno della non partecipazione di

tutte le rappresentanze sindacali alla formazione dell'accordo,

quanto più semplicemente, un'indagine sull'appartenenza dei

ricorrenti a quelle maggiormente rappresentative;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per

il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che venga

dichiarata la non fondatezza della questione;

che la Regione Umbria, costituitasi in giudizio con la difesa e

la rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha fatto

proprie le deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle

quali si è riportata, concludendo, in conformità, per la

infondatezza delle questioni;

Considerato che l'eccezione di irrilevanza prospettata dalla

Regione Toscana sotto il profilo del difetto di giurisdizione del

giudice amministrativo sui rapporti nascenti dalle convenzioni

mutualistiche deve essere disattesa, in quanto il giudizio a quo

concerne le deliberazioni con le quali i Commissari liquidatori dei

sopressi enti mutualistici hanno recepito l'Accordo Nazionale tipo

per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici generici e

pediatri, e non invece le convenzioni da stipularsi in relazione a

tale accordo, onde la problematica dei rapporti che, con l'adesione

volontaria, i singoli medici costituiscono con la struttura

organizzativa pubblica (enti mutualistici, prima della riforma

sanitaria; od unità sanitarie locali, oggi) è estranea al giudizio

instaurato davanti al TAR Lazio;

che deve egualmente respingersi l'eccezione di irrilevanza

formulata dalla Regione Veneto, non potendosi ritenere che

l'eventuale caducazione della norma impugnata non influisca sulla

definizione del giudizio a quo, e apparendo comunque, sul punto,

l'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata;

che, per quanto concerne l'asserita violazione degli artt. 18 e

39 Cost., va in questa sede ribadito quanto già affermato, in

relazione ad analoghe impugnazioni, nelle ordinanze nn. 656 e 780 del

1988;

che, in particolare, va confermato che gli accordi nazionali

per il "personale a rapporto convenzionale" (previsti

transitoriamente dalle disposizioni impugnate, e, oggi disposte a

regime dall'art. 48 della legge istitutiva del Servizio Sanitario

Nazionale) con gli enti pubblici preposti all'erogazione

dell'assistenza sanitaria, non sono in alcun modo riconducibili allo

schema astrattamente previsto dall'art. 39, comma quarto Cost., né

rivestono, in relazione allo loro semplice efficacia procedimentale,

quel valore di fonte normativa direttamente operante cui invece fa

riferimento l'invocato parametro costituzionale;

che, pertanto, del tutto inconferenti appaiono i dubbi di

legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo della legge 29

giugno 1979 n. 349, prospettati con riguardo ai poteri di autonomia

collettiva delle associazioni sindacali registrate ed alla libertà

di associazione sindacale;

che il sistema di remunerazione c.d. per quota capitaria dei

sanitari convenzionati, rimesso all'Accordo nazionale tipo dall'art.

9, comma secondo, n. 6 della legge 29 giugno 1977 n. 349, realizza,

in connessione alla determinazione del rapporto ottimale medico-assistibili e alla fissazione di massimale degli assistiti, il

contemperamento dell'interesse del prestatore d'opera (ad un

corrispettivo economico globalmente commisurato alle prestazioni

immediatamente rese) con l'interesse dei cittadini all'uniformità e

qualità del servizio sanitario, attraverso il quale viene attuato il

loro diritto alla salute;

che il trattamento parzialmente differenziato dei medici

pediatri, ipotizzato dall'art. 9, secondo comma, n. 6 della legge n.

349 del 1977, si giustifica razionalmente in relazione alla obiettiva

diversità della morbilità infantile;

che l'art. 11, secondo comma, prima parte, della legge 29 giugno

1977 n. 349, stabilendo che gli ordini e collegi professionali sono

tenuti a dare esecuzione ai "compiti" che saranno ad essi demandati

dalle convenzioni uniche, lungi dal porre a carico degli ordini

stessi prestazioni di fare decise da altri soggetti, si limita a

prevedere che, attraverso le convenzioni uniche, siano specificati ed

articolati "compiti" degli ordini, già rientranti tra le funzioni

per legge loro attribuite;

che, pertanto, conclusivamente, tutte le questioni prospettate

risultano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme intregrative per i giudizi davanti al

Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 8, primo comma, 9, comma secondo, n. 6 ed

11, comma secondo, primo periodo, della legge 29 giugno 1977 n. 349

('Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni

già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione di

convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla

riforma sanitaria') sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 23,

32, 36 e 39 Cost., dal Tribunale Amministrativo del Lazio, con

l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:891 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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