Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 26 aprile 1995
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Testo vigente dal 26 aprile 1995
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non sono fondate , in riferimento all'art. 3 Cost., e in relazione all'art. 81, secondo e terzo comma, c.p., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - che statuisce a carico dei datori di lavoro, la pena dell'ammenda da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di trattamento economico - e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - che statuisce a carico dei datori di lavoro la pena dell'ammenda da L. 2.000 a L. 10.000 per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Le norme suddette non consentono di applicare il disposto dell'art. 81, secondo e terzo comma, c.p. nell'ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una pluralità di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario. Ciò, però, non viola il principio di equaglianza, perché il legislatore, nel suo apprezzamento, è libero di scegliere un sistema dissociato dall'istituto della continuazione, che renda più rigorosa la tutela e meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge. Ne' è irrazionale che all'importanza e alla specialità degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle norme svincola dalle regole comuni. Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di così notevole rilievo potesse beneficiare del particolare "favor rei", cui è ispirato l'istituto della continuazione.
Art. 8 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 23 Disciplina dell'apprendistato · Art. 3 cost.
Vedi: 26/63
Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 3 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 5 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 8 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
Vedi: 26/63
Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 2 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 3 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
La valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione della controversia principale rientra nella competenza del giudice a quo. ("Tuttavia - si afferma nella sentenza - nel caso presente, si può notare, anche perché ciò giova ad una migliore definizione delle questioni sottoposte a questa Corte, che, in primo luogo la legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, viene direttamente in questione con l'art. 8, che contiene la norma sanzionatrice per l'inosservanza delle clausole contenute nei decreti delegati e che, in secondo luogo, il nesso, il quale lega la legge di delegazione a quella delegata e l'una e l'altra al precetto contenuto nell'art. 76 Cost.) è tale che l'esame contenuto nell'art. 76 Cost.) è tale che l'esame della legittimità della legge di delegazione, della quale si assume l'incostituzionalità, è pregiudiziale a quello della legge delegata, che com'è evidente, non potrebbe trovare applicazione se la fonte, da cui trae la sua efficacia normativa, fosse costituzionalmente illegittima.)
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1959 al 26 aprile 1995. 39 parole tolte.
tolto: Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'articolo 1 della presente legge e' punito con una ammenda da lire 5000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-14;741~art8 · fonte del testo
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