Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per garantire

minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'art.

23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato),

promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1970 ed il 25 gennaio 1971

dal pretore di San Giovanni Rotondo nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Pirro Pasquale e Gennaro e di De Palma

Antonio, iscritte ai nn. 77 e 78 del registro ordinanze 1971 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28

aprile 1971 e n. 99 del 21 aprile 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

i. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pasquale e

Gennaro Pirro, contitolari della ditta omonima, imputati del reato di

cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver

corrisposto a tre loro dipendenti i minimi di trattamento economico, il

pretore di San Giovanni Rotondo, con ordinanza 10 dicembre 1970, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della citata disposizione, per l'arbitraria

discriminazione cui essa darebbe luogo rispetto ad ogni altro soggetto

attivo, nell'ipotesi di reato continuato.

Ad avviso del pretore, la norma denunziata, nel prevedere a carico

del datore di lavoro la pena dell'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000

per ciascun lavoratore nei cui confronti si è verificata

l'inadempienza, non consentirebbe, nell'ipotesi di unicità del disegno

criminoso, di infliggere, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, del

codice penale, la pena prevista per la più grave delle violazioni

commesse, aumentabile fino al triplo, ma imporrebbe il cumulo materiale

delle pene. Il che non sarebbe giustificabile, né ritenendo che

l'unicità del disegno criminoso sia stata già tenuta presente dalla

norma, nel fissare i limiti della pena, né considerando unica la

violazione, con pluralità di atti omissivi, per i quali l'entità

della pena dovrebbe, invece, essere determinata solo alla stregua

dell'art. 133 del codice penale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato l'11 maggio 1971, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata non fondata, affermando, anzitutto, che la norma censurata

non comminerebbe una pena proporzionale corrispondente al multiplo

rigido di un dato coefficiente - riconosciuta da questa Corte del tutto

legittima con sentenza n. 15 del 1962-, bensì una pena che, spaziando

tra un minimo e un massimo, è graduabile alla stregua dei criteri

dell'art. 133 del codice penale.

Sulla base di quella giurisprudenza che, per i reati commessi con

una sola azione od omissione, ritiene configurabile la continuazione,

l'Avvocatura non esclude la possibilità che quest'ultima sia

configurabile anche per il reato in esame al di fuori di ogni profilo

di illegittimità. E sostiene, infine, che, pur accogliendo sul piano

esegetico la tesi opposta, la questione sarebbe del pari infondata,

tenuto conto della particolare tutela costituzionale degli interessi

dei lavoratori, alla cui protezione è preordinata la disposizione

denunziata, la quale non consentirebbe il generico raffronto, proposto

dal pretore, con altre categorie di imputati.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale, in

riferimento al medesimo art. 3 della Costituzione, dell'art. 23 della

legge 19 gennaio 1955, n. 25 - nella parte in cui statuisce a carico

del datore di lavoro la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000

per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'Ufficio di

collocamento - è stata sollevata dallo stesso pretore con ordinanza 25

gennaio 1971.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, con atto depositato l'11 maggio 1971, nel

quale, con argomentazioni sostanzialmente simili a quelle svolte per la

prima ordinanza, chiede che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Con le due ordinanze in epigrafe, il pretore di San Giovanni

Rotondo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14

luglio 1959, n. 741, nella parte in cui statuisce, a carico del datore

di lavoro, la pena dell'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni

lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di

trattamento economico; e, rispettivamente, dell'art. 23 della legge 19

gennaio 1955, n. 25, nella parte in cui statuisce, a carico del datore

di lavoro, la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni

apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento: e

ciò perché dette norme non consentirebbero di applicare il disposto

dell'art. 81, secondo e terzo comma, del codice penale nell'ipotesi che

la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una

pluralità di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario.

I due giudici si collocano in una medesima prospettazione di

illegittimità, sicché possono essere riuniti per essere definiti con

unica sentenza.

2. - La questione non è fondata.

La Corte osserva che la censurata normativa non è in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, perché il legislatore, nel suo

apprezzamento, è libero di scegliere un sistema dissociato

dall'istituto della continuazione, che renda più rigorosa la tutela e

meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge.

E certamente non è irrazionale che all'importanza e alla

specialità degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda

l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle

norme svincola dalle regole comuni. È questo che sostanzia la ratio

del sistema, non la (opinabile) circostanza - sottolineata

dall'Avvocatura generale dello Stato - che "diretto soggetto passivo

dell'azione od omissione colpevole del datore di lavoro" sia ciascun

prestatore d'opera.

Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di

così notevole rilievo (e tuttavia qualificata contravvenzionale e

sanzionata con pena pecuniaria relativamente modesta) potesse

beneficiare del particolare favor rei, cui è ispirato l'istituto della

continuazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per

garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e

dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina

dell'apprendistato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di San Giovanni Rotondo con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari