Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

2, 3, 4, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme

transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo

ai lavoratori, e della successiva legge di proroga 1 ottobre 1960, n.

1027, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1961 dal Pretore di Pisciotta

nel procedimento penale a carico di Mautone Giovanni, iscritta al n.

217 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;

2) ordinanza emessa il 12 luglio 1961 dal Pretore di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Bruzzo Lorenzo e Bock Cesare, iscritta

al n. 224 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;

3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Cappelli Rita e la Ditta Caiafa

Alfredo, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962;

4) ordinanza emessa il 22 febbraio 1962 dal Pretore di Troina nel

procedimento penale a carico di Catalani Franco, iscritta al n. 55 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;

5) ordinanza emessa il 1 febbraio 1962 dal Pretore di Cervaro nel

procedimento penale a carico di Monteforte Salvatore iscritta al n. 73

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bruzzo Lorenzo, Bock

Cesare e Cappelli Rita, nonché di Massari Mario, Greghi Fedoro e

Dallamagnana Renzo, parti civili nel procedimento penale a carico di

Bruzzo Lorenzo e Bock Cesare;

udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Gian Maria Zignoni e Antonio Sorrentino, per

Bruzzo Lorenzo, l'avv. Massimo Severo Giannini, per Massari Mario e

Cappelli Rita, l'avv. Vincenzo Mazzei, per Greghi Fedoro, l'avv.

Francesco Santoro Passatelli, per Dellamagnana Renzo, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di

Ferrara la difesa degli imputati sollevò la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959,

n. 741, recante "norme transitorie per garantire minimi di trattamento

economico e normativo ai lavoratori", asserendo che fossero in

contrasto con le norme contenute negli att. 76, 39 e 3 della

Costituzione. Il Pretore ritenne la questione rilevante e non

manifestamente infondata e in conseguenza, con l'ordinanza 12 luglio

1961, sospese il giudizio e rinviò gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1962, n. 18.

2. - Degli articoli impugnati, l'art. 1 delega il Governo a emanare

norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi

"inderogabili di trattamento economico e normativo" nei confronti di

tutti gli appartenenti a una medesima categoria, con l'obbligo di

"uniformarsi", nell'esercizio della delega, a "tutte le clausole dei

singoli accordi economici e contratti collettivi ... stipulati dalle

associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore

della ... legge". L'art. 2 specifica che le norme da emanare devono

riguardare tutte le categorie per le quali risultano stipulati accordi

economici e contratti collettivi "per la disciplina dei rapporti di

lavoro, dei rapporti di associazione agraria, di affitto a coltivatori

diretti e dei rapporti di collaborazione che si concretino in

prestazioni d'opera continuativa e coordinata". L'art. 3 precisa che

gli accordi e i contratti ai quali il Governo deve uniformarsi, sono

quelli "preventivamente depositati a cura di una delle associazioni

stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

che ne accerta l'autenticità". L'art. 5 dispone che le norme delegate

non possono essere in contrasto con norme imperative di legge. L'art.

8, infine, prevede a carico del datore di lavoro che non adempia gli

obblighi derivanti dalle norme delegate, un'ammenda da lire 5.000 a

lire 100.000 per ogni lavoratore al quale si riferisce la violazione.

3. - I motivi per i quali le norme ora ricordate sarebbero in

contrasto con la Costituzione, sono i seguenti:

1) gli artt. 1, 2 e 3 non conterrebbero i principi e i criteri

direttivi richiesti dall'art. 76 per una legittima delegazione di

potestà legislativa;

2) gli artt. 1 e 5 priverebbero il Governo, nell'esercizio della

delegazione, di ogni potere discrezionale;

3) la legge conferirebbe efficacia legislativa a contratti col

lettivi stipulati da sindacati privi dello status richiesto dall'art.

39 della Costituzione e, in conseguenza, violerebbe la libertà

sindacale, dato che sottrarrebbe ai sindacati, o a taluni sindacati, il

potere di stipulare contratti collettivi aventi efficacia per i

rispettivi aderenti e, insieme, priverebbe questo o quel sindacato di

concorrere alla stipulazione di contratti collettivi, nell'ipotesi che

il Governo si uniformi, nell'esercizio del potere di delega, agli

accordi stipulati soltanto da una o da alcune associazioni sindacali;

4) l'art. 8, prevedendo, in caso di inadempienza, sanzioni penali

soltanto per una delle parti contraenti, violerebbe il principio

dell'eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

4. - Nel presente giudizio si è costituito l'ing. Lorenzo Bruzzo,

rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea d'Andrea, Gian Maria

Zignoni e Francesco Porreca. Le deduzioni sono state depositate il 31

luglio 1961.

Secondo la difesa dell'ing. Bruzzo, la legge impugnata violerebbe,

in primo luogo, l'art. 39, quarto comma, della Costituzione, giusta il

quale soltanto i contratti collettivi stipulati dai sindacati

registrati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro

iscritti, possono conseguire efficacia obbligatoria per tutti gli

appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce.

Codesta illegittimità non potrebbe essere superata con l'affermazione

che la fonte regolatrice dei rapporti di lavoro sia la legge delegata,

non già il contratto collettivo, giacché nella sostanza la volontà

che determina il regolamento di quei rapporti è quella dei singoli

sindacati non registrati. Il che è confermato dalle norme della legge

le quali:

a) impongono al Governo di uniformarsi a tutte le clausole dei

contratti collettivi (art. 1);

b) rendono l'emanazione delle norme non già una mera facoltà, ma

un obbligo del Governo, che diventa attuale in conseguenza del semplice

deposito del contratto collettivo da parte di uno dei sindacati

stipulanti, violandosi così anche l'art. 71 della Costituzione che

regola il potere di iniziativa delle leggi (artt. 2 e 3);

c) stabiliscono che le norme della legge delegata non potranno

essere in contrasto con norme imperative di legge (art. 5), conferendo

così alla clausola contrattuale una posizione prevalente e assorbente

rispetto alla norma.

- Né l'illegittimità costituzionale potrebbe essere sanata

facendo richiamo all'art. 36 della Costituzione, giusta il quale "il

lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e

alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a

sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", perché questa

norma si riferirebbe esclusivamente alla retribuzione, laddove la legge

ha reso possibile l'estensione obbligatoria erga omnes di tutte le

clausole dei contratti collettivi, senza dire che la norma dell'art. 36

sarebbe una norma programmatica che il legislatore deve di volta in

volta attuare con un atto legislativo vero e proprio, valutando

autonomamente le ragioni che ne giustificano l'emanazione ed

assumendone la diretta responsabilità politica.

L'art. 36, prosegue la difesa, non può autorizzare un'elusione

dell'art. 39, che è l'articolo il quale regola, "direttamente ed

esplicitamente", la materia dei contratti collettivi di lavoro, i modi

della loro stipulazione e la loro efficacia.

5. - In secondo luogo, la legge in esame violerebbe il principio

della libertà sindacale (art. 39, primo comma, della Costituzione) che

comporta necessariamente "il potere contrattuale" dei sindacati: il

potere, cioè, di stipulare contratti collettivi a nome e per conto

degli associati. La legge, infatti, rendendo possibile che un contratto

collettivo stipulato da un singolo sindacato acquisti efficacia erga

omnes, toglie a tutti gli altri contratti collettivi ogni efficacia,

anche quella, cioè, nei confronti degli associati al sindacato

stipulante.

6. - In terzo luogo, la legge violerebbe il terzo comma dell'art.

39 anche in relazione all'art. 3 della Costituzione. Infatti, il

congegno costituzionale assicura a tutti i sindacati di partecipare, in

proporzione al numero dei propri iscritti, alla contrattazione

collettiva, ponendoli tutti in posizione di eguaglianza. È evidente

che il principio di eguaglianza viene violato quando si conferisca

efficacia erga omnes a un contratto collettivo non formato col concorso

di tutti i sindacati.

7. - In quarto luogo la legge violerebbe l'art. 76 della

Costituzione perché non determinerebbe i principi e i criteri

direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, non

potendosi ravvisare tale determinazione come implicita nel rinvio ai

contratti collettivi. La norma costituzionale, a detta della difesa,

imporrebbe che codesta determinazione sia contestuale alla delega e che

la legge di delega ne sia la fonte immediata e diretta. Di più,

l'indeterminatezza della delega, e di conseguenza la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, risulterebbe anche dal fatto che non

è dato alcun criterio per stabilire a quale contratto collettivo,

nell'ipotesi di più contratti collettivi stipulati per la medesima

categoria, debba darsi la preferenza: nemmeno quello di un minimo di

rappresentatività, in contrasto con lo spirito dell'art. 39 e con gli

artt. 2 e 3 della Costituzione. Aggiunge la difesa che il fatto che sia

stato affidato ai sindacati l'impulso per "porre in essere il

potere-dovere del Governo di rendere obbligatori erga omnes i contratti

collettivi" violerebbe l'art. 71 della Costituzione e che il fatto che

l'efficacia delle norme delegate rimane subordinata alla validità

delle clausole del contratto collettivo ai sensi dell'art. 5 della

legge, sarebbe incompatibile con la natura della legge e col principio

dell'art. 77 della Costituzione, dal quale risulta che i decreti

emanati in forza di delega hanno valore di legge ordinaria.

8. - In quinto e ultimo luogo, l'art. 8 della legge, comminando

sanzioni penali soltanto per l'inadempienza ai patti da parte del

datore di lavoro e non già del lavoratore, violerebbe l'art. 3 della

Costituzione. Non nega la difesa che il legislatore possa valutare

diversamente, ai fini della gravità della pena da erogare, il fatto

commesso dal datore di lavoro; nega, invece, che il legislatore possa

assumere un diverso atteggiamento di fronte a fatti qualitativamente

eguali e aggiunge che l'art. 8 sfuggirebbe alla censura di

incostituzionalità soltanto se venisse interpretato nel senso che esso

contempli unicamente gli obblighi specifici del datore di lavoro, come

l'osservanza del minimo di retribuzione, non già gli altri che sono

suoi come del lavoratore, quale, ad esempio, l'osservanza del preavviso

nel caso di recesso unilaterale.

9. - Si è costituito in giudizio anche l'altro imputato, l'ing.

Cesare Bock, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Artelli e

Francesco Porreca, depositando l'11 luglio 1961 deduzioni identiche a

quelle ora riferite dell'ing. Bruzzo.

10 - Si è costituito anche il sig. Mario Massari, parte civile nel

giudizio a quo, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Severo

Giannini, mediante deposito delle deduzioni il 23 luglio 1961.

La difesa del sig. Massari eccepisce preliminarmente che le norme

rilevanti nel giudizio a quo sarebbero non già quelle contenute

nell'articolo citato della legge di delegazione, ma quelle contenute

nell'art. 1 della legge delegata 28 agosto 1960, n. 1360, che

conferisce efficacia normativa al contratto collettivo 16 settembre

1958 per gli addetti all'industria saccarifera, e negli artt. 10 e 11

di questo stesso contratto collettivo, norme rispetto alle quali

l'ordinanza di rimessione non solleverebbe alcuna questione di

costituzionalità. Si verrebbe così a creare una situazione, dice la

difesa, "alquanto confusa per l'incompletezza della fattispecie

normativa ... portata al giudizio della Corte", stante il principio

secondo il quale i limiti della cognizione della Corte costituzionale,

nel giudizio incidentale di costituzionalità, sono segnati

dall'ordinanza di rimessione. La difesa su questo punto, peraltro,

conclude rimettendosi "a quanto vorrà la Corte ritenere".

11. - Nel merito, la difesa del Massari sostiene che l'ordinanza

sottoporrebbe alla Corte questioni già sollevate in relazione al

disegno di legge, ma non più significative oggi che la legge è stata

approvata in forma sostanzialmente diversa da quella del disegno.

Così non sarebbero fondate le censure mosse alla legge ex art. 76

della Costituzione, in quanto la legge delegata conferisce la delega

per un periodo di tempo limitato su un oggetto definito (il minimo di

trattamento economico e normativo per tutti i lavoratori) e con

principi e criteri direttivi (obbligo del Governo di uniformarsi a

tutte le clausole contenute nei contratti, di riferirsi anche ai

contratti e accordi intercategoriali, di assumere contratti stipulati

prima dell'entrata in vigore della legge, di esercitare la delega per

tutte le categorie per le quali risultino stipulati accordi e contratti

collettivi che abbiano un certo oggetto, di ispirarsi nella scelta al

fine di assicurare i minimi inderogabili di trattamento economico e

normativo). Né sarebbe esatto che la violazione dell'art. 76 si

avrebbe per il fatto che al legislatore delegato sia negato l'esercizio

di qualsiasi discrezionalità. Un giudizio di opportunità, che si

concreta in un potere di scelta tra più soluzioni possibili, si

avrebbe almeno in due ipotesi: a) quando esista per una stessa

categoria di lavoratori una pluralità di contratti col lettivi e di

accordi economici; b) quando si debba espungere da un contratto

collettivo o da un accordo economico una clausola che si ritenga in

contrasto con norme imperative di legge (art. 5).

12. - Non avrebbero nemmeno fondamento le censure mosse alla legge

ex art. 39 della Costituzione. Sostiene, infatti, la difesa del

Massari che quelle censure riposano tutte sull'errato concetto che la

legge impugnata sia la legge sindacale prevista dall'art. 39 della

Costituzione. La legge in esame, viceversa, vuole assicurare soltanto

un minimo inderogabile di trattamento economico e normativo ai

lavoratori delle varie categorie. I contratti collettivi e gli accordi

economici avrebbero, pertanto, nel sistema della legge, un valore

meramente strumentale. L'articolo della Costituzione nel quale si

iscrive la legge non è l'art. 39, bensì l'art. 36.

13. - Infine, non sarebbe fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge; con la norma contenuta in

questo articolo il legislatore ha voluto tutelare la parte del rapporto

che si trova in posizione di particolare debolezza e proprio in omaggio

a un principio di giustizia distributiva.

14. - Si è costituito, altresì, mediante deposito delle deduzioni

il 23 agosto 1961, il sig. Fedoro Greghi, rappresentato e difeso dagli

avvocati Vincenzo Cavallari e Filippo Baraldi.

La difesa del Greghi sostiene che la legge non viola le norme che

regolano la delegazione legislativa, né sotto il profilo dei criteri e

dei principi direttivi, né sotto l'altro della discrezionalità del

legislatore delegato. Sostiene, inoltre, l'infondatezza delle censure

mosse alla legge sulla base dell'art. 39 della Costituzione:

1) perché la legge non ha voluto attuare questo art. 39, ma

stabilire transitoriamente trattamenti normativi ed economici in favore

dei lavoratori e in applicazione dell'art. 36;

2) perché i sindacati non sono stati privati del potere di

stipulare contratti collettivi con efficacia generale, perché essi di

tale potere sono privi fino a quando la norma dell'art. 39 della

Costituzione non sarà stata attuata;

3) perché nessuna disparità di trattamento è stata fatta ai

sindacati, in quanto il Governo si è impegnato, ed ha mantenuto

l'impegno, di non esercitare la delega in casi di pluralità di

contratti.

Non può dirsi, infine, violato il principio di eguaglianza in

relazione all'art. 8 della legge, essendo ovvio che una legge la quale

mira a tutelare i lavoratori, non avrebbe potuto introdurre "ipotesi di

punibilità penale a carico della parte protetta".

15. - Argomentazioni identiche o analoghe esibisce il sig. Renzo

Dallamagnana, rappresentato e difeso dall'avvocato Aurelio Becca, che

ha depositato le sue deduzioni il 23 agosto 1961.

16. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'atto di intervento è stato depositato il 2 ottobre 1961.

L'Avvocatura sostiene che le censure mosse alla legge ex art. 76

della Costituzione sono infondate perché il legislatore delegato deve

osservare quanto meno due criteri direttivi: dettare norme uniformi

alle clausole dei contratti collettivi; escludere dalla ricezione le

clausole che porrebbero le norme di legge delegata in contrasto con

disposizioni di legge imperative.

In secondo luogo, il legislatore delegato non sarebbe privo di un

certo potere discrezionale, in quanto anche la relatio a un testo

preformato consente, quanto meno, di non esercitare la delega e di

risolvere le incertezze che possano sorgere nella sua attuazione, senza

dire che sarebbe pacifica la possibilità di una delegazione con

riferimento a un testo già precostituito ed altrettanto pacifico che

il legislatore delegato, nell'esercizio del suo potere, non incontri

altri limiti se non quelli del legislatore ordinario.

Quanto ai rilievi formulati contro la legge in relazione all'art.

39 della Costituzione, l'Avvocatura sostiene, in primo luogo, che le

leggi delegate non conferirebbero efficacia alle clausole di un

contratto collettivo, ma detterebbero un trattamento minimo salariale e

normativo utilizzando queste clausole sciolte così dal nesso che

allevano col potere autonomo del sindacato; in secondo luogo, che non

esisterebbe l'ipotesi di una scelta del contratto collettivo da

recepire, né il divieto di stipulare nuovi contratti, che

incontrerebbero l'unico limite nel rispetto del trattamento minimo

assicurato ai lavoratori dalla legge.

Aggiunge l'Avvocatura che, anche se si potesse ritenere stabilita

dall'art. 39 della Costituzione una riserva normativa in favore dei

sindacati, questa potrebbe divenire operante soltanto quando saranno

costituiti i soggetti dell'autonomia collettiva sindacale con efficacia

generale. Il che significa che codesta autonomia non potrà essere

esercitata fino a quando non esisteranno sindacati registrati.

Infine, l'art. 3 della Costituzione non sarebbe stato violato

dall'art. 8 della legge, perché sarebbe ovvio che la legge, la quale

stabilisce un minimo di trattamento in favore dei lavoratori, può

essere violata soltanto da chi si sottragga all'obbligo di

corrisponderlo.

17. - Hanno depositato deduzioni in cancelleria il 12 settembre

1961 la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) e la

Federazione Italiana dei Liberi Lavoratori dello Zucchero e dell'Alcool

(F.I.L.L.Z.A.), rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Santoro

Passarelli e Benedetto Bussi.

La difesa delle associazioni sindacali ora nominate sostiene che

non potrebbe essere negata l'ammissibilità dell'intervento dei

sindacati nel giudizio intorno a una legge che ha "a suo presupposto e

a matrice necessaria" un contratto collettivo, cioè uno strumento

"posto in essere dai sindacati per la realizzazione dell'interesse

collettivo professionale". Vero è che la legge in esame tutela un

interesse pubblico, quello di assicurare un trattamento minimo a tutti

i lavoratori appartenenti alle diverse categorie professionali, ma è

vero anche che tale minimo la legge desume dai contratti collettivi

esistenti: sicché dovrebbe essere consentito ai sindacati,

segnatamente a quelli che stipularono i contratti collettivi, di far

valere nel giudizio di costituzionalità la propria valutazione delle

conseguenze che derivano dalla legge all'interesse collettivo di

settori rappresentati non dallo Stato, ma dai sindacati. Le stesse

ragioni, insomma, che spiegano come la valutazione dell'interesse

pubblico nel giudizio è affidata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, giustificano che quella dell'interesse collettivo implicato

nello speciale procedimento previsto dalla legge di delega sia affidata

all'organizzazione sindacale libera.

18. - La difesa dell'ing. Bruzzo ha depositato una memoria il 18 di

questo mese, nella quale, in primo luogo, si oppone alla domanda di

intervento delle sopra ricordate associazioni sindacali. L'intervento

del Presidente del Consiglio, al quale è stato fatto riferimento per

giustificare codesta domanda, è previsto dalla legge e ha carattere

obiettivo e autonomo rispetto all'interesse direttamente coinvolto

nella causa. Nessun parallelo perciò si può stabilire, a detta della

difesa, con l'intervento di associazioni o categorie sotto specie del

loro particolare collegamento con l'interesse tutelato dalla legge.

19. - In secondo luogo, la difesa dell'ing. Bruzzo respinge

l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità

della legge di delegazione, essendo evidente che un'eventuale

dichiarazione di illegittimità di questa si ripercuoterebbe, per un

rapporto di mera conseguenzialità, sulla legge delegata.

20. - Nel merito, la difesa sostiene che ho stesso iter di

formazione della legge mostrerebbe come l'originaria

incostituzionalità del disegno di legge sia stata superata soltanto

formalisticamente; insiste sulla mancanza di principi e criteri

direttivi e sulla inconcepibilità di una delega che non lasci alcun

margine alla libera determinazione del legislatore delegato; respinge

l'accusa di contraddittorietà di queste due censure, sottolineando che

esse, in definitiva, costituiscono aspetti di un medesimo vizio

sostanziale, la mancanza di criteri direttivi essendo conseguenza

necessaria della funzione affidata al legislatore delegato, che è

quella, in sostanza, di procedere alla registrazione dei contratti

collettivi e degli accordi economici. Al Governo non sarebbe stata

delegata la funzione legislativa né in senso formale né in senso

materiale, stante che verrebbe riconosciuta ai contratti collettivi

efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria, non

già forza vincolante di legge.

Ribadisce, poi, la tesi dell'incostituzionalità ex art. 39,

respingendo l'altra, che dichiara formalistica, che la legge avrebbe

come fine di garantire un trattamento minimo economico e normativo e

che l'estensione erga omnes dell'efficacia dei contratti collettivi

sarebbe soltanto un mezzo per raggiungere codesti fini. Nega che le

censure mosse alla legge possano essere ricondotte sotto la figura

dell'eccesso di potere legislativo, stante che, viceversa, esse

configurerebbero una precisa violazione di precetti costituzionali;

ritiene, comunque, che, anche se si trattasse di eccesso di potere, le

censure dovrebbero essere accolte e l'incostituzionalità dichiarata,

conformemente alla giurisprudenza di questa Corte.

-

21. - La difesa del sig. Fedoro Greghi ha depositato il 18

ottobre una memoria nella quale sono ribadite e svolte le tesi già

prospettate nelle deduzioni. La difesa insiste sul fatto che la legge

conterrebbe principi e criteri direttivi nella norma che impone al

legislatore delegato di uniformarsi alle clausole dei contratti ad

eccezione di quelle che contrastano con norme imperative di legge; che

un margine di attività non vincolante sarebbe assicurato al Governo

che deve procedere a una serie di giudizi accertativi e valutativi

relativamente all'autenticità e alla regolarità formale delle

contrattazioni collettive e relativamente all'esistenza o meno del

contrasto tra le singole clausole e le norme di legge imperative; e che

deve procedere a una scelta nell'ipotesi dell'esistenza di più

contratti collettivi per una medesima categoria.

L'infondatezza, poi, delle censure mosse alla legge ex art. 39

risulterebbe, in primo luogo, dal carattere stesso di legge transitoria

che è della legge impugnata, e dal fatto che essa non attribuisce

efficacia erga omnes ai contratti collettivi, ma utilizza i risultati

della contrattazione collettiva passata per raggiungere i fini

assegnati dal legislatore delegante e ciò senza violare la libertà

sindacale, perché i sindacati non possono essere stati privati di un

diritto - quello di concorrere alla stipulazione di contratti

collettivi con efficacia obbligatoria generale - che ad essi non

compete nell'attuale loro posizione giuridica.

22. - In una memoria depositata il 18 ottobre l'Avvocatura dello

Stato, chiariti i fini della legge e sottolineati i benefici che essa

avrebbe assicurato, respinge ancora una volta la tesi della violazione

o della elusione dell'art. 39 della Costituzione. La legge, a suo

avviso, avrebbe assicurato "un trattamento minimo cristallizzato" a

favore di tutti i lavoratori e avrebbe a oggetto l'interesse generale

dello Stato a che esistano queste garanzie minime inderogabili; laddove

i contratti collettivi avrebbero lo scopo di determinare un trattamento

contrattuale temporaneo e a oggetto "la volontà dei sindacati di

disciplinare l'interesse collettivo di categoria". Ripete che la legge

non conferisce efficacia ai contratti collettivi, ma ne utilizza le

clausole ai suoi fini, né viola la libertà sindacale che potrà

essere esercitata col solo rispetto dei minimi garantiti dalla legge.

Ribadisce la tesi dell'esistenza di principi e criteri direttivi,

nonché di un potere discrezionale del Governo nell'esercizio della

delega, e riconferma l'altra della legittimità della norma contenuta

nell'art. 8 della legge impugnata.

23. - Con l'ordinanza 24 novembre 1961, il Pretore di Pisciotta,

ritenuta non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla

difesa dell'imputato sig. Giovanni Mautone, sulla legittimità

costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, ha sospeso il

giudizio e inviato gli atti a questa Corte. L'ordinanza è stata

ritualmente notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 18 del 20 gennaio 1962.

La parte privata non si è costituita.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. L'atto di

intervento è stato depositato il 23 dicembre 1961.

L'Avvocatura respinge le censure, articolate in dieci punti, che la

difesa del Mautone enunciò nel sollevare la questione di legittimità

costituzionale della legge davanti al Pretore e che danno luogo a

questioni di costituzionalità analoghe a quelle prospettate nel

giudizio promosso dal Pretore di Ferrara: mancanza, cioè, di principi

direttivi; in più del termine di tempo per l'esercizio della delega;

introduzione, con l'art. 5, di una fonte normativa sui generis, una

delegazione legislativa, cioè, fornita di minore efficacia

dell'ordinaria in quanto non conferisce il potere di modificare norme

di legge imperative preesistenti; violazione contrattuale della

disciplina dei rapporti di lavoro, stabilita dall'art. 39 della

Costituzione; violazione, con l'art. 8, dell'art. 3 della Costituzione

per il quale tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge.

24. - Il Pretore di Salerno ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata nel corso di un procedimento civile vertente tra la signora

Rita Cappelli e l'impresa Alfredo Caiafa, della legge 14 luglio 1959,

n. 741, e della successiva legge di proroga lo ottobre 1960, n. 1027.

L'ordinanza, emessa il 14 dicembre 1961, è stata ritualmente

notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del

24 febbraio 1962.

Secondo l'ordinanza i vizi di costituzionalità della legge

deriverebbero:

1) dal fatto che l'art. 39 potrebbe essere interpretato nel senso

che "la facoltà normativa" in materia di regolamentazione collettiva

dei rapporti di lavoro sarebbe sottratta al legislatore e riservata

esclusivamente ai sindacati con la conseguenza che la legge di

delegazione mirerebbe ad eludere "il procedimento costituzionalmente

delineato per il conferimento dell'obbligatorietà per tutti dei

contratti collettivi";

2) dalla mancanza di un oggetto definito e di principi e criteri

direttivi, come sarebbe confermato dalla vastità della materia che

può essere recepita nei decreti delegati; dalla indeterminatezza della

formula "assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e

normativo"; dall'impossibilità che i principi e i criteri possano

ritenersi fissati implicitamente col richiamo alle norme dei contratti

collettivi, non fosse altro per la circostanza che codesti contratti

possono essere stati stipulati anche nel periodo che corre tra

l'applicazione della legge e la sua entrata in vigore;

3) dal fatto infine, che l'emanazione della legge delegata sarebbe

subordinata all'arbitrio delle associazioni stipulanti che possono non

depositare il contratto collettivo.

25. - Nel giudizio si è costituita la signora Rita Cappelli,

rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Becca, Massimo Severo

Giannini e Antonio Siniscalco. Le deduzioni sono state depositate il

14 marzo 1962.

Gli argomenti addotti per sostenere la tesi della non fondatezza

della sollevata questione di costituzionalità non sono diversi da

quelli fatti valere nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore

di Ferrara e già riferiti. È, tuttavia, opportuno aggiungere che,

secondo la difesa, il fatto che la delega non possa essere esercitata

senza il previo deposito del contratto collettivo, non costituisce,

contrariamente a quanto si sostiene ex avverso, violazione degli artt.

70 e 71 della Costituzione, in quanto codesto deposito rappresenterebbe

"un presupposto all'esercizio della delega voluto e prescritto dal

legislatore quale onere a cui è subordinata l'emanazione del decreto

delegato relativo".

26. - È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato l'atto di intervento il 19 gennaio 1962, nel quale

vengono brevemente ripresi gli argomenti fatti valere nel giudizio

promosso con l'ordinanza del Pretore di Ferrara.

27. - Il Pretore di Troina, con ordinanza 22 febbraio 1962, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale della ripetuta legge 14 luglio 1959, n.

741. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1962.

Anche per il Pretore di Troina la legge violerebbe l'art. 39 della

Costituzione, in quanto conferirebbe efficacia erga omnes a contratti

collettivi stipulati da enti e con procedura diversa da quella indicata

nel citato articolo della Costituzione; nonché l'art. 76, perché non

indicherebbe i principi e i criteri ai quali deve essere subordinato

l'esercizio della potestà delegata e non definirebbe nemmeno l'oggetto

della delega che sarebbe, secondo il Pretore, "il criterio di come

scegliere il contratto collettivo da convertire in norma obbligatoria".

28. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che, nell'atto di intervento depositato il 21 marzo 1962, ha fatto

riferimento alle tesi già svolte negli atti difensivi del giudizio

promosso con l'ordinanza del Pretore di Ferrara.

29. - Analogamente, il Pretore di Cervaro ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, sollevata dalla

difesa del sig. Salvatore Monteforte e, con l'ordinanza 1 febbraio

1962, ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1962.

Secondo il Pretore di Cervaro le norme contenute negli artt. 1, 2 e

3 della legge non indicherebbero i principi e i criteri direttivi della

delegazione e gli artt. 1 e 5 priverebbero il legislatore delegato di

ogni potere discrezionale quanto al contenuto delle emanande norme

delegate, violando cosi l'art. 76 della Costituzione. La norma, poi,

dell'art. 8 della legge sarebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto prevede, in caso di inadempienza, sanzioni

penali solo per una delle parti contraenti.

30. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che, nell'atto di intervento depositato il 17 marzo 1962, ha ribadito

il punto di vista già espresso nel giudizio promosso dal Pretore di

Ferrara.

31. - All'udienza del 31 ottobre 1962, dove le cause sono state

discusse congiuntamente, le difese delle parti costituite nei giudizi

hanno brevemente riassunto le loro tesi e confermato le loro

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le cause, che hanno ad oggetto le medesime questioni di

legittimità costituzionale, vanno decise con un'unica sentenza.

2. - L'eccezione pregiudiziale di non rilevanza, sollevata dalla

difesa del sig. Massari nel giudizio promosso con l'ordinanza del

Pretore di Ferrara, deve essere respinta. Al fine è sufficiente

richiamare la giurisprudenza di questa Corte sulla competenza del

giudice a quo per quanto attiene alla rilevanza della questione di

legittimità costituzionale. Tuttavia, nel caso presente, si può

notare, anche perché ciò giova ad una migliore definizione delle

questioni sottoposte a questa Corte, che, in primo luogo, la legge di

delegazione viene direttamente in questione con l'art. 8, che contiene

la norma sanzionatrice per l'inosservanza delle clausole contenute nei

decreti delegati e che, in secondo luogo, il nesso, il quale lega la

legge di delegazione a quella delegata (e l'una e l'altra al precetto

contenuto nell'art. 76 della Costituzione) è tale che l'esame della

legittimità della legge di delegazione, della quale si assuma

l'incostituzionalità, è pregiudiziale a quello della legge delegata,

che, com'è evidente, non potrebbe trovare applicazione se la fonte, da

cui trae la sua efficacia normativa, fosse costituzionalmente

illegittima.

3. - La prima delle questioni sottoposte all'esame della Corte

sorge dal contrasto, che si asserisce esistente, tra la legge impugnata

e l'art. 39 della Costituzione, e, più specificamente, la norma

contenuta nel quarto comma di questo articolo, giusta la quale i

sindacati registrati, e forniti, pertanto, di personalità giuridica,

"possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,

stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per

tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si

riferisce".

Occorre subito avvertire che la Corte non ritiene fondata la tesi,

richiamata da quasi tutte le ordinanze di rimessione e sostenuta dalla

difesa delle parti interessate, secondo la quale l'ora richiamato art.

39 contiene una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei

sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Una tesi

siffatta, segnatamente se enunciata in termini così ampi,

contrasterebbe con le norme contenute, ad esempio, nell'art. 3, secondo

comma, nell'art. 35, primo, secondo e terzo comma, nell'art. 36, e

nell'art. 37 della Costituzione, le quali - al fine di tutelare la

dignità personale del lavoratore e il lavoro in qualsiasi forma e da

chiunque prestato e di garantire al lavoratore una retribuzione

sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa - non soltanto

consentono, ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che,

direttamente o mediatamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro:

tanto più facilmente quanto più ampia è la nozione che la società

contemporanea si è costruita dei rapporti di lavoro e che la

Costituzione e la legislazione hanno accolta.

Tuttavia, in codesti suoi interventi il legislatore non può agire

senza l'osservanza di limiti che la Costituzione medesima ha fissato

per la tutela di altri interessi, assunti anch'essi nell'ambito della

legge fondamentale dello Stato e dei principi che ne sono alla base.

Pertanto, l'attività legislativa deve svolgersi, in questo e negli

altri casi analoghi, in guisa tale che l'attuazione dei precetti

costituzionali e il conseguimento delle finalità segnate, in questo

settore, dalla Costituzione, non avvengano col sacrificio di altri

precetti e di altre finalità, ma nel rispetto dell'armonica unità del

sistema posto dalla legge fondamentale della Repubblica.

4. - I limiti che l'attività legislativa incontra in materia di

rapporti di lavoro possono essere rintracciati in numerosi principi e

norme della Costituzione, ma di essi non occorre fare in questa sede

una compiuta rassegna, essendo sufficiente che la Corte indichi quelli

che sorgono dall'art. 39, che le ordinanze di rinvio ritengono violato

dalla legge impugnata.

L'art. 39 pone due principi, che possono intitolarsi alla libertà

sindacale e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si

garantiscono la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati e

la libertà delle associazioni che ne derivano; con l'altro si

garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di

interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il

contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes,

una volta che sia stipulato in conformità di una determinata procedura

e da soggetti forniti di determinati requisiti.

Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo

risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria

della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla

categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da

quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente

illegittima.

Né si può dire che la questione di costituzionalità, posta in

questi termini, possa essere superata col richiamo alla norma contenuta

nel primo comma dell'art. 36 della Costituzione. Al di là della

intitolazione della legge e delle intenzioni che il legislatore si è

attribuite, o che sono state attribuite al legislatore, vale la realtà

delle norme contenute nella legge di delegazione e il modo col quale la

delegazione è stata esercitata: l'una e l'altro non lasciano dubbi sul

fatto che la legge abbia inteso di conferire e abbia in effetti

conferito efficacia generale a contratti collettivi e ad accordi

economici con forme e procedimento diversi da quelli previsti dall'art.

39 della Costituzione.

5. - Senonché, la Corte non può ignorare che le forme e il

procedimento previsti dalle norme costituzionali non sono ancora

applicabili. La Corte non deve ricercare i motivi di questa

inadempienza costituzionale, ma non può non prendere atto della

carenza legislativa che ne deriva e delle conseguenze che essa provoca

nel campo dei rapporti di lavoro. In questa situazione la legge

impugnata assume il significato e compie la funzione di una legge

transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una

situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parità di

trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro. In questo senso, e

soltanto in questo senso, può ritenersi fondata l'osservazione che

ricorre ripetutamente nelle difese svolte davanti alla Corte, che con

la legge impugnata non si sia voluto dare attuazione al sistema

previsto dall'art. 39 della Costituzione, del quale, anzi, si può

aggiungere, si presuppone imminente l'attuazione. Del che pare conferma

la norma contenuta nell'art. 7, secondo comma, che limita l'efficacia

delle norme delegate fino al momento in cui non siano intervenuti

accordi e contratti validi per tutti gli appartenenti alla categoria:

sicché si può dire che la legge miri a collegare il regime dei

contratti di diritto comune con l'altro dei contratti con efficacia

generale, a mezzo di un regolamento transitorio: circostanza che la

pone al riparo dal contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

6. - Ma queste medesime ragioni, che inducono la Corte a dichiarare

non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14

luglio 1959, n. 741, impongono, viceversa, di dichiarare

l'illegittimità costituzionale della legge 1 ottobre 1960, n. 1027:

più esattamente, dell'art. 1 di questa legge, il quale conferisce al

Governo il potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi

economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi

successivi alla data di entrata in vigore della richiamata legge n.

741. Questa norma, infatti, estende il campo di applicazione della

delega oltre la data del 3 ottobre 1959 e ne allarga l'efficacia agli

accordi e ai contratti stipulati dopo questa data. È da ritenere,

infatti, che anche una sola reiterazione della delega (a tale

riducendosi la proroga prevista dall'art. 1 della legge impugnata),

toglie alla legge i caratteri della transitorietà e

dell'eccezionalità che consentono di dichiarare insussistente la

pretesa violazione del precetto costituzionale e finisce col sostituire

al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito

dal legislatore e pertanto illegittimo.

La stessa cosa non si può dire del successivo art. 2, che, preso

da sé, si limita a prorogare di quindici mesi l'esercizio della

delega, che, pertanto, il Governo dovrà esercitare soltanto con

riferimento ai contratti collettivi stipulati entro il termine fissato

dalla prima legge di delegazione.

7. - La seconda questione nasce dall'affermato contrasto tra la

legge di delegazione e le norme contenute nell'art. 76 della

Costituzione. Si sostiene che la legge non contenga i principi e i

criteri direttivi e non si riferisca a un oggetto definito: una delle

ordinanze fa cenno anche alla mancanza del "tempo limitato", entro il

quale deve essere esercitata la delega secondo la ricordata norma

costituzionale, ma si tratta di una evidente svista.

Anche questa seconda questione deve ritenersi infondata. Non nega

la Corte che l'oggetto e la particolare finalità della delega abbiano

indotto nella legge singolarità che, a un primo esame, possono

apparire in contrasto con le norme della Costituzione, ma ritiene anche

che una considerazione più approfondita delle norme impugnate persuade

che codeste peculiarità, mentre da un lato confermano il fine che il

legislatore si è prefisso, quello, vale a dire, di conferire efficacia

generale agli accordi economici e ai contratti collettivi stipulati

entro un certo termine, dall'altro non sono tali da trasformarsi in

violazioni della Costituzione. Così non si può dire che la delega si

riferisca a un oggetto non definito, non potendosi qualificare tale

quello di "emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di

assicurare minimi indederogabili di trattamento economico e normativo

nei confronti di tutti gli appartenenti a una medesima categoria";

così, pure, non si può dire che manchino i principi e i criteri

direttivi per l'esercizio della delega, dato che il Governo deve

uniformarsi a "tutte le clausole dei singoli accordi economici e

contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle

associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore

della ... legge". Del che è riprova, come è stato notato, il fatto

che la censura, che così si muove alla legge di delegazione, trapassa

nell'altra, contraria e opposta, secondo la quale il legislatore

delegato troverebbe nell'esercizio della delegazione limitazioni tali

da escludere del tutto una sua attività discrezionale. Le due censure

finiscono così per eliminarsi a vicenda: ma com'è infondata la

prima, così non pare fondata la seconda. La limitazione rigorosa dei

poteri del legislatore delegato si giustifica con le finalità della

delega e non è tale, ad ogni modo, da costituire una violazione

dell'art. 76 della Costituzione, che impone al legislatore di non

delegare i suoi poteri se non con limiti precisi e che, pertanto, non

si può ritenere violato se queste condizioni e questi limiti siano

posti con molto rigore. Stabilire qual'è il punto nel quale codesto

rigore è tale da escludere affatto che si sia in presenza di una

delega è quanto mai difficile e ad ogni modo non può riflettersi

sulla legittimità delle norme di delegazione il modo col quale il

legislatore delegato abbia esercitato la delegazione, e che sia, in

ipotesi, tale da precludere ogni margine di attività libera.

8. - Ancor meno sono fondate le censure che si muovono alla legge

ex art. 71 della Costituzione: per superarle è sufficiente affermare

che l'onere del deposito entro un mese, presso il Ministero del lavoro

e della previdenza sociale, degli accordi economici e dei contratti

collettivi a cura di una delle associazioni stipulanti, non può

significare trasferimento dell'"iniziativa delle leggi" ai sindacati.

Esso è e resta soltanto un onere che si pone alle associazioni

sindacali per rendere più agevole al Governo l'accertamento, che il

legislatore gli ha delegato, dell'esistenza di validi e autentici

contratti collettivi.

9. - Nemmeno da accogliere sono le censure mosse all'art. 5,

secondo il quale le norme delegate non possono essere in contrasto con

norme imperative di legge. Si sostiene che una norma siffatta

conferirebbe al Governo il potere di emanare norme di efficacia

inferiore a quelle aventi forza di legge e di creare così, con

violazione dell'art. 77 della Costituzione, norme di un'efficacia

particolare o, come si è detto, norme di legge affievolite, che si

porrebbero nella gerarchia delle fonti al disotto delle norme della

legge ordinaria.

La tesi non è fondata. Anche qui occorre tener presente il fine

che il legislatore ha perseguito con la delega, quello cioè di

conferire transitoriamente efficacia generale a contratti collettivi.

Codesto conferimento non vuole alterare o modificare l'efficacia

propria delle clausole dei contratti collettivi, non vuole cioè che le

clausole contrarie a norme di legge imperative si trasformino in norme

aventi vigore di legge. Nell'operare in una materia istituzionalmente

riservata all'autonomia collettiva professionale, il legislatore si è

proposto di rispettare il più possibile codesta autonomia, assumendo a

contenuto delle norme il contenuto dei contratti collettivi e degli

accordi economici e nei limiti in cui questi possono acquistare

efficacia generale nel sistema tradizionale della contrattazione

collettiva. Perciò l'art. 5 si pone fuori dei confini della delega,

non ne rappresenta un limite. Esso agisce direttamente sui contratti ai

quali il Governo deve conformare le proprie norme, non ha come

destinatario il Governo. Si potrebbe dire, in un certo senso, che esso

è logicamente anteriore alla delega. Dal che consegue che, qualora le

clausole siano comprese nei decreti delegati, la loro inserzione si

deve ritenere inoperante e incapace perciò di conferire ad esse forza

di legge; e, pertanto, non può essere configurata quale vizio della

legge delegata, cioè quale eccesso di delega. Ne consegue che spetta

al giudice ordinario di accertare volta per volta se sussista il

contrasto di queste clausole contrattuali con le norme imperative di

legge e, in caso affermativo, di disapplicarle.

10. - Infine, non può configurarsi come vizio della legge la

circostanza che essa non indichi il criterio che il Governo deve

adottare nel caso di più contratti collettivi o di più accordi

economici relativi alla medesima categoria. Anche ammesso, infatti, che

si tratti di un'omissione del legislatore, non se ne può dedurre

l'illegittimità costituzionale della legge. Altra questione è quella

degli effetti che codesta pretesa omissione esercita sui poteri del

legislatore delegato, ma è una questione che non viene nel presente

giudizio e deve, pertanto, rimanere impregiudicata.

11. - La terza questione di legittimità costituzionale è quella

della norma contenuta nell'art. 8 della legge, che prevede a carico del

datore di lavoro il quale non adempia gli obblighi derivanti dalle

norme delegate, "un'ammenda da lire cinquemila a lire centomila per

ogni lavoratore cui si riferisca la violazione". La tesi che, così

disponendo, la legge abbia violato il principio di eguaglianza

consacrato nell'art. 3 della Costituzione, non è fondata. La norma

impugnata, infatti, nel prevedere sanzioni soltanto a carico del datore

di lavoro, ha considerato, non arbitrariamente, la particolare

posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro e l'ha ritenuta

meritevole di una particolare tutela penale. È propria anzi

dell'applicazione del principio di eguaglianza, come l'ha interpretato

la Corte, la configurazione di ipotesi legislative che, apparentemente

discriminatrici nei confronti di categorie o gruppi di cittadini, nella

sostanza ristabiliscono l'eguaglianza delle condizioni di queste

categorie o gruppi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 14

luglio 1959, n. 741, recante "norme transitorie per garantire minimi di

trattamento economico e normativo ai lavoratori" in riferimento agli

artt. 3, 39, 71, 76 e 77 della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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