Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 5 e 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 18

maggio 1962 dal Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico

di Crespi Riccardo, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28

luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore

di Gallarate è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e particolarmente

degli artt. 1, 3, 5 e 8 di detta legge, in riferimento alle norme

contenute negli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata e con l'ordinanza citata in epigrafe ha

sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 30 luglio

1962, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione

di legittimità costituzionale;

Considerato che la Corte ha già esaminato la questione di

legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741,

e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre

1962;

che nessun fondamento ha l'argomento fatto valere dal Pretore di

Gallarate, secondo il quale la delegazione mancherebbe dei principi e

criteri direttivi richiesti dall'art. 76 della Costituzione, per il

fatto che il diritto a un trattamento minimo economico si troverebbe

sancito nell'art. 36 della Costituzione e perciò non potrebbe trovare

limitazione alcuna in una norma di delegazione;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'att. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 3, 5 e 8 della

legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli

articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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