Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,

7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa

il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile

vertente tra lannotti Carmine e Torino Fortunato, iscritta al n. 129

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al

Tribunale di Napoli è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio

1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76

della Costituzione;

che il Tribunale di Napoli ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e

rinviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 23 dicembre

1961, concludendo perché la Corte respinga la sollevata questione di

costituzionalità;

Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la

questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio

1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11

dicembre 1962;

che deve considerarsi fondata su una errata interpretazione della

legge impugnata la tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo

la quale il legislatore delegato sarebbe tenuto a conferire forza di

legge a più contratti relativi ad una medesima categoria;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legitti mita'

costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute

negli artt. 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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