Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICO…
Art. 2 Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322 · Art. 2 Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura
Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione, non sono state risolte dalla Corte costituzionale in quanto, in pendenza del giudizio, è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, alcune disposizioni della quale, ad avviso della Corte, potrebbero avere influenza sulle questioni prospettate. Pertanto gli atti relativi sono stati restituiti al giudice a quo perché emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza.
Art. 1 Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura · Art. 2 Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 136 della Costituzione, non è stata risolta dalla Corte costituzionale in quanto, in pendenza del giudizio, è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, alcune disposizioni della quale, ad avviso della Corte, potrebbero avere influenza sulla questione prospettata. Pertanto gli atti sono stati restituiti al giudice a quo perché emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza.
Art. 2 Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nelle Province in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62, 1962-1963 e 1963-64, a corrispondere, a titolo di acconto, un contributo pari all'80 per cento dell'importo dei contributi accertati per gli stessi terreni, nell'annata agraria 1960-61, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che risulteranno dovute in base all'impiego di manodopera accertato in ciascun anno per gli stessi terreni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-05;322~art2 · fonte del testo
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