Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione, non sono state risolte dalla Corte costituzionale in quanto, in pendenza del giudizio, è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, alcune disposizioni della quale, ad avviso della Corte, potrebbero avere influenza sulle questioni prospettate. Pertanto gli atti relativi sono stati restituiti al giudice a quo perché emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza.
Art. 1 Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura · Art. 2 Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008. 221 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nelle Province in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962 costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa della materia, titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori, alle prestazioni. Sino alla stessa data rimangono altresi' valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949. Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore. Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75. Per le variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, riguardanti la pubblicazione degli elenchi e la impugnativa delle loro risultanze. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso o dei mezzadri e coloni parziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-05;322~art1 · fonte del testo
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