Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/1965

Altra decisione · depositata il 14/04/1965 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme transitorie in tema di

accertamento dei contributi unificati in agricoltura, promosso con

ordinanza emessa il 26 maggio 1964 dal Tribunale di Reggio Calabria nel

procedimento civile vertente tra Macedonio Nicola ed altri ed il

Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 145 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Macedonio Nicola ed

altri e del Servizio dei contributi agricoli unificati;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Luigi

Pietrantonio, per Macedonio ed altri, l'avv. Antonio Sorrentino, per il

Servizio dei contributi agricoli, ed il vice avvocato generale dello

Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 81 e

136 della Costituzione, rilevandosi che le norme impugnate avrebbero

mantenuto, senza una adeguata giustificazione riferibile alla

differenza delle situazioni giuridiche, una disparità di trattamento

tra le regioni nelle quali è praticato il sistema dell'accertamento

diretto e quelle già soggette ad accertamento presuntivo, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, fissando l'ammontare della prestazione provvisoria con

riferimento ai dati dell'abolito accertamento reale del debito e senza

stabilire termini, modalità e rimedi giuridici per la determinazione

della prestazione definitiva e del relativo conguaglio, non si sarebbe

adempiuto il precetto dell'art. 23 della Costituzione. Mancando, poi,

per le medesime carenze la garanzia di un procedimento idoneo a

condurre l'accertamento reale del debito su iniziativa del debitore,

che ha interesse ad eliminare l'incertezza della prestazione

provvisoria con la determinazione definitiva del contributo e

sostituendo i dati presuntivi con quelli effettivi non sarebbe stato

neppure rispettato il principio costituzionale della capacità

contributiva (art. 53). Per il resto il Tribunale si è riportato agli

altri profili prospettati dagli attori, i quali, secondo l'esposizione

di fatto contenuta nella stessa ordinanza, avevano, fra l'altro,

dedotto che l'art. 2 della legge denunziata costituirebbe violazione

del giudicato della Corte costituzionale di cui alla sentenza 25 giugno

1962 ed integrerebbe altresì violazione dell'art. 81 della

Costituzione;

Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte

costituzionale è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, n. 1412,

alcune disposizioni della quale potrebbero avere influenza sulla

questione prospettata; che occorre, pertanto, che il giudice del merito

emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza, a seguito del quale vedrà il

giudice stesso se sia da integrare la motivazione nei riguardi della

questione in ordine all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, anche

eventualmente in relazione all'art. 1 della nuova legge;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GTUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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